(massima n. 1)
Il principio di cui all'art. 92 c.p. secondo il quale, in caso di ubriachezza, č presunta la capacitā d'intendere e di volere del soggetto, non esime il giudice dall'obbligo d'accertare in ogni singola fattispecie la colpevolezza attraverso l'indagine sull'atteggiamento psicologico assunto in concreto dall'ubriaco nel momento in cui il fatto č stato commesso. Trattandosi di delitto doloso, la responsabilitā del soggetto deve essere esclusa ove risulti che in concreto il fatto č stato commesso per colpa o, comunque, non č stato voluto dall'ubriaco.