Cassazione penale Sez. I sentenza n. 607 del 7 giugno 1973

(1 massima)

(massima n. 1)

La peculiarità della normativa degli artt. 92 e 93 c.p. comporta che l'autore del fatto previsto come reato debba rispondere penalmente come se egli fosse rimasto capace di intendere e di volere nel momento in cui lo commise, e ciò postula che si debba guardare all'atteggiamento da lui tenuto in quell'occasione, per identificare l'elemento psicologico che caratterizza la condotta, e non quello della messa in opera della situazione che ha determinato la perdita o la menomazione dell'imputabilità.

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