(massima n. 1)
L'art. 169 c.p.p., il quale disciplina le modalitą per le notificazioni all'imputato all'estero, trova applicazione soltanto quando alla persona che risulti avere residenza o dimora all'estero debba essere data la notizia del procedimento penale che viene instaurato nei suoi confronti, con contestuale invito ad eleggere domicilio nel territorio dello Stato per le notificazioni di atti del procedimento stesso; detta disposizione, viceversa, non deve essere applicata nella diversa ipotesi in cui gią si sia svolto il giudizio di primo grado e l'imputato abbia ricevuto tutte le previste notificazioni nel domicilio dichiarato o determinato ai sensi dell'art. 161 c.p.p.; in tal caso, ove la notificazione presso tale domicilio sia divenuta impossibile a seguito del trasferimento all'estero, essa deve essere effettuata mediante consegna al difensore ai sensi del quarto comma dell'art. 161 c.p.p. (In applicazione di tale principio la Corte ha rigettato il ricorso con il quale si deduceva la nullitą della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello in seguito al mancato esperimento della procedura di cui all'art. 169 c.p.p., in considerazione del documentato stato di detenzione all'estero dell'imputato).