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Articolo 63 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Traduzione dell'avviso inviato all'imputato straniero all'estero

Dispositivo dell'art. 63 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 169 comma 3 del codice, all'avviso redatto in lingua italiana e sottoscritto dall'autorità giudiziaria che procede è allegata la traduzione nella lingua ufficiale dello stato in cui l'imputato risulta essere nato.

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