(massima n. 1)
In tema di notifica all'imputato all'estero, la notifica del primo atto (nella specie l'atto di chiusura delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p.) avvenuta a mani proprie in Italia, contenente l'invito previsto dall'art. 161, comma primo c.p.p. a dichiarare ed eleggere domicilio per le successive notifiche, adempie anche alla finalitā fissata dall'art. 169, comma primo c.p.p., di guisa che, nel caso in cui nessuna elezione o dichiarazione di domicilio vi faccia seguito, deve essere considerato domicilio eletto quello giā noto all'autoritā giudiziaria, in cui č avvenuta la prima notifica.