(massima n. 1)
Ai fini dell'obbligatorietà della notificazione all'imputato, ai sensi dell'art. 169 c.p.p., nel caso in cui risulti precisa notizia del luogo di dimora all'estero della persona nei cui confronti si deve procedere, per «dimora» deve considerarsi il luogo in cui la persona fisica è presente, sia pure in via transitoria, ma con un minimo di stabilità, tale cioè che si distingua dal momentaneo soggiorno. Siffatto requisito di stabilità minima è tipico del ricovero ospedaliero per un intervento chirurgico, implicante un apprezzabile periodo di permanenza sia per la fase preparatoria sia per la necessaria degenza successiva all'intervento. (Nella specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte di cassazione ha annullato l'ordinanza che aveva disatteso l'eccezione di nullità della notificazione del provvedimento del Gip, eseguita ex art. 157, ottavo comma, c.p.p., pur risultando da idonea documentazione la prova del ricovero ospedaliero all'estero dell'imputato non detenuto).