1. La determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale, salvo quanto previsto dall'articolo 156, comma 1(1).
Note
***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)
(Efficacia della dichiarazione e dell’elezione di domicilio)
1.La determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per le notificazioni dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale, salvo quanto previsto dall’articolo 156, comma 1.
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)
(Efficacia della dichiarazione e dell’elezione di domicilio)
1.La determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per le notificazioni dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale, salvo quanto previsto dall’articolo 156, comma 1.
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(1)
Rubrica e comma modificati dall'art. 10, co. 1, lett. r) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia"). Nella previgente formulazione, la rubrica della norma era la seguente: "Durata del domicilio dichiarato o eletto". Invece, il precedente testo recitava: "La determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per ogni stato e grado del procedimento, salvo quanto previsto dagli articoli 156 e 613, comma 2".