(massima n. 1)
In fase di esecuzione devono considerarsi estese al soggetto interessato, in quanto praticabili, tutte le garanzie previste per l'imputato nel procedimento di cognizione; conseguentemente anche le notifiche devono essere eseguite con l'osservanza di tutte le disposizioni dettate con riguardo all'imputato. (In motivazione la Corte, nell'annullare la decisione del giudice dell'esecuzione che aveva ritenuto la validitą del titolo esecutivo, ha osservato che l'elezione di domicilio fatta in sede di cognizione non poteva avere pił alcuna efficacia nella successiva fase dell'esecuzione, ragion per cui, una volta che dagli atti risultava l'effettiva residenza all'estero del condannato, non si sarebbe potuto dichiarare la sua irreperibilitą, dopo che era stata accertata soltanto la sua assenza dal territorio nazionale, dovendosi, invece, in analogia a quanto previsto per l'imputato dall'art. 169 c.p.p., inviare al medesimo raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'indicazione dell'Autoritą che curava l'esecuzione, con l'invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato).