Il comma 1 dell’art. 156 c.p.p. prevede che, se l’
imputato è
detenuto, le notificazioni devono sempre essere eseguite nel luogo di detenzione mediante la
consegna a mani della copia dell’atto. Si precisa che, materialmente, la notificazione può essere effettuata
anche da un organo di polizia penitenziaria, dato il mancato riferimento all'
ufficiale giudiziario da parte della norma in esame.
A tal riguardo, occorre premettere che, tra gli
organi delle notificazioni, trova posta anche la
polizia penitenziaria. Infatti, l’
art. 148 del c.p.p. (come modificata a seguito della riforma Cartabia), il quale disciplina gli
organi e le forme delle notificazioni, stabilisce quanto segue: in tutti i casi in cui, per espressa previsione di legge, per l’assenza o l’inidoneità di un domicilio digitale del destinatario o per la sussistenza di impedimenti tecnici, non è possibile con le modalità telematiche e non si è fatto ricorso a forme equipollenti, le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite dall’ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni (art. 148, commi 4 e 5 c.p.p.);
in casi eccezionali, le notificazioni possono essere svolte anche dalla polizia penitenziaria o dalla polizia giudiziaria (art. 148, commi 6 e 7 c.p.p.).
Dunque, ai sensi del comma 7 dell’art. 148 c.p.p., nei
procedimenti con detenuti e in
quelli dinanzi al Tribunale del riesame, in presenza del requisito dell’
urgenza, l’
autorità giudiziaria può disporre che, le
notificazioni siano eseguite tramite gli organi di Polizia penitenziaria del luogo in cui i destinatari sono detenuti. In queste ipotesi, il requisito dell’urgenza funge da presupposto generale per il ricorso al particolare organo delle notificazioni individuato nella polizia penitenziaria. Però, la dottrina ha evidenziato come, con riguardo ai
procedimenti con detenuti, i principi ispiratori del giusto processo – e, in particolare, il principio di “ragionevole durata” – impongano, comunque, che le notificazioni avvengano con urgenza. Ancora, in relazioni ai
procedimenti dinanzi al Tribunale del riesame, il requisito dell’urgenza è
in re ipsa, atteso l’oggetto e la modalità della procedura, caratterizzate da cadenze estremamente accelerate. Quindi, sebbene teoricamente il requisito dell’urgenza dovrebbe costituire un limite all’autorità giudiziaria nel disporre le notificazioni tramite Polizia penitenziaria, nella prassi è frequente avere notificazioni all’imputato
detenuto ad opera degli organi di polizia penitenziaria.
Premesso ciò, con la modifica avutasi dopo la riforma Cartabia (d.lgs. 150/2022), il comma 1 dell'art. 156 c.p.p. ora precisa che, anche per le
notificazioni successive alla prima, si deve procedere mediante la
consegna a mani della copia dell’atto.
Il comma 2 si occupa invece dell'ipotesi in cui l'
imputato detenuto si
rifiuti di ricevere l'atto. Se l'imputato si rifiuta, se ne fa menzione nella relazione di notifica e la copia viene consegnata al
direttore dell'istituto (o a chi ne fa le veci in quel momento). Alla stessa maniera si procede quando l'imputato detenuto è legittimamente assente (ad esempio perché ricoverato in ospedale oppure perché si è dovuto recare in
udienza).
Si deve precisare che, in generale, si considera legittimamente assente l'imputato detenuto che usufruisce del regime di semilibertà,
semidetenzione o di autorizzazione al lavoro esterno o che si trova detenuto in un luogo diverso dallo
stabilimento penitenziario. In tale caso il direttore dell'istituto deve informare immediatamente l'interessato con il mezzo più celere.
Ai sensi del comma 3 (come modificato dalla riforma Cartabia), se l’
imputato è
detenuto in luogo diverso degli istituti penitenziari (ad es., l’imputato è agli
arresti domiciliari oppure è in custodia in casa di cura), le
notificazioni devono essere eseguite
a norma dell’art. 157 del c.p.p.: cioè, si applicherà la stessa disciplina prevista per l’imputato non detenuto.
Tuttavia, in questo caso, è
esclusa la
notifica telematica con le
modalità di cui all’art. 148, comma 1 c.p.p. (ciò in virtù delle difficoltà che potrebbero derivare dal possibile contenuto delle prescrizioni imposte con le misure restrittive diverse da quelle da eseguirsi in ambiente penitenziario).
Il comma 4 poi evidenzia che la disciplina prevista dall’art. 156 c.p.p. si applica anche quando, dagli atti, risulta che l’imputato è detenuto per causa diversa dal procedimento per il quale deve essere eseguita la notificazione o è internato in un istituto penitenziario.
Il comma 5 stabilisce che
in nessun caso le notificazioni possono essere eseguite con le modalità previste dall’art. 159 del c.p.p.: ossia, le modalità previste per le
notificazioni all'imputato nel caso di irreperibilità.