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Articolo 614 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Dibattimento

Dispositivo dell'art. 614 Codice di procedura penale

1. Le norme concernenti la pubblicità, la polizia e la disciplina delle udienze e la direzione della discussione nei giudizi di primo e di secondo grado si osservano davanti alla corte di cassazione, in quanto siano applicabili.

2. Le parti private possono comparire per mezzo dei loro difensori(1).

3. Nell'udienza stabilita, il presidente procede alla verifica della costituzione delle parti e della regolarità degli avvisi, dandone atto a verbale; quindi, il presidente o un consigliere da lui delegato fa la relazione della causa.

4. Dopo la requisitoria del pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato espongono nell'ordine le loro difese. Non sono ammesse repliche(2).

Note

(1) La verbalizzazione dell'attività di verifica tende ad evitare errori che, se compiuti, sarebbero irrimediabili, considerata l'inoppugnabilità delle decisioni.
(2) Si ricordi che però, se una questione è dedotta per la prima volta nel corso della discussione, il presidente può concedere nuovamente la parola alle parti già intervenute ex art. 171 disp. att. del presente codice.

Ratio Legis

Tale disposizione prende in esame l'ipotesi in cui si debba procedere a l rito camerale e quindi in un'ottica di garanzia sia necessario garantire una pubblica udienza.

Spiegazione dell'art. 614 Codice di procedura penale

Al di fuori delle ipotesi in cui si debba procedere in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 611, il ricorso si decide in udienza pubblica.

Nella fase dibattimentale si osservano, in quanto compatibili, le norme relativa all pubblicità, alla polizia ed alla disciplina delle udienza, alla direzione delle udienze della discussione di primo e secondo rado. La differenza principlae è rappresentata dal fatto che le parti possono partecipare solamente tramite i loro difensori. Per la verità, nemmeno l'intervento dei difensori è necessario, potendosi svolgere il tutto in forma meramente cartacea.

Non è inoltre consentita alcuna istruzione dibattimentale e non è permessa alcuna esibizione di nuovi documenti, se questi potevano essere prodotti nelle precedenti fasi di merito.

Nella fase di discussione non sono ammesse repliche. Difatti, dopo la requisitoria del pubblico ministero, seguono le difese dei difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato. Tuttavia, quando una questione è dedotta per la prima volta in cassazione, il presidente può concedere nuovamente la parola alle parti già intervenute (art. 171 disp. Att.).

In udienza, il presidente procede alla verifica della regolare costituzione delle parti e della regolarità degli avvisi, facendo verbalizzare il tutto.

Massime relative all'art. 614 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 26301/2017

Nel procedimento davanti alla Corte di cassazione, nel caso di rinvio ad udienza fissa disposto d'ufficio o su istanza di parte, anche per legittimo impedimento o per astensione dalle udienza, non deve essere comunicata la data della nuova udienza alle parti, atteso che queste, ricevuta notizia della data di trattazione della prima udienza, hanno l'onere di accertarsi presso la cancelleria della data del rinvio.

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