(massima n. 1)
Avuto riguardo al disposto di cui all'art. 164 c.p.p., secondo cui Ģ la determinazione del domicilio dichiarato o eletto č valida per ogni stato e grado del procedimento salvo quanto č previsto dagli artt. 156 e 613 comma secondoģ l'elezione di domicilio effettuata dall'imputato nel corso del giudizio di merito presso avvocato non cassazionista conserva validitā anche nel giudizio di cassazione, ai fini della notifica dell'avviso di udienza all'imputato medesimo, secondo quanto previsto dal comma quarto del citato art. 613 c.p.p., per il caso in cui egli non sia assistito da difensore di fiducia cassazionista.