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Articolo 46 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Esecuzione dell'accompagnamento coattivo

Dispositivo dell'art. 46 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

1. Il provvedimento che dispone l'accompagnamento coattivo č trasmesso, a cura della cancelleria o della segreteria dell'autoritā giudiziaria che lo ha emesso, all'organo che deve provvedere alla esecuzione. Copia del provvedimento č consegnata all'interessato.

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