(massima n. 1)
In caso di richiesta di incidente probatorio avente ad oggetto l'esame testimoniale, il giudice per le indagini preliminari può disporre "ex officio" lo svolgimento di accertamenti peritali aventi ad oggetto la capacità a testimoniare del soggetto esaminando ai sensi dell'art. 196 cod. proc. pen. (In applicazione di questo principio la S.C. ha rigettato l'eccezione di inutilizzabilità formulata dall'imputato con riguardo agli accertamenti peritali disposti di ufficio dal G.I.P. per verificare la capacità a testimoniare di un minore vittima di abuso sessuale, il cui esame in incidente probatorio era stato richiesto dalle parti).