(massima n. 1)
Ai fini della valutazione dei gravi indizi di reato in sede di autorizzazione delle intercettazioni, č utilizzabile la segnalazione proveniente dal "whistleblower", in quanto l'identitā del denunciate č nota, pur essendo coperta da riserbo al fine di tutelare il pubblico dipendente che segnali condotte illecite, sicchč non si incorre nel divieto di utilizzazione delle fonti anonime previsto dall'art.333, comma 3, cod.proc.pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che, in base all'art. 54-bis, del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165, come modificato dalla l. 30 novembre 2017, n. 279, nell'ambito del processo penale l'identitā del segnalante č coperta dal segreto ai sensi dell'art.329 cod.proc.pen.).