Le
misure di sicurezza e la loro
applicazione provvisoria, resa necessaria dalla presenza dell’
art. 206 del c.p., presentano natura, presupposti e contenuti diversi rispetto alle
misure cautelari personali.
La disposizione in esame disciplina il
procedimento da seguire ai fini dell’
applicazione provvisoria delle misure di sicurezza in presenza dei presupposti stabiliti dal codice (a norma dell’
art. 312 del c.p.p., i gravi indizi di “commissione del fatto”; non applicabilità in concreto delle cause di giustificazione, di non
punibilità o di estinzione del
reato ex comma 2 dell’
art. 273 del c.p.p.; ai sensi dello stesso art. 313 c.p.p., l’attualità della
pericolosità sociale dell’indagato).
Il comma 1 (come modificato dalla riforma Nordio, L. n. 114 del 2024) stabilisce che il
giudice provvede con ordinanza ex
art. 292 del c.p.p., previo
interrogatorio del soggetto da sottoporre a cautela.
Dunque, di regola, la pronuncia del provvedimento applicativo deve essere preceduto dall’
interrogatorio dell’indagato. Tale passaggio è necessario ai fini di un’attenta e preventiva
valutazione della pericolosità sociale del soggetto.
Tuttavia, ove non sia possibile l’interrogatorio anticipato, il giudice deve procedere
a norma dell’art. 294 del c.p.p.: ossia, secondo l’interpretazione della dottrina dominante, il giudice deve comunque provvedere all’
interrogatorio non oltre cinque giorni dall’inizio dell’esecuzione, a pena di caducazione della misura ai sensi dell’
art. 302 del c.p.p..
Ancora, a seguito della riforma Nordio, il comma 1 precisa che, quando deve essere applicata una
misura di sicurezza detentiva, a provvedere è il
giudice per le indagini preliminari nella composizione collegiale di cui al comma 1-
quinquies dell’
art. 328 del c.p.p. (secondo cui il g.i.p. decide in composizione collegiale l’applicazione della misura della
custodia cautelare in carcere).
Tuttavia, occorre precisare che la modifica del comma 1 ad opera della Legge Nordio si applica decorsi due anni dalla data di
entrata in vigore della legge in questione.
Peraltro, come detto, uno dei presupposti necessari è la pericolosità sociale dell’indagato. Ebbene, ai sensi del comma 2 dell’art. 313 c.p.p., il
giudice deve procedere ad una
valutazione periodica della pericolosità sociale nei termini di cui all’
art. 72 del c.p.p. (ossia, a scadenza semestrale o anche prima, quando ne ravvisi la necessità). In ogni caso, come evidenziato da autorevole dottrina, è fatta salva la possibilità, su richiesta di parte o d’ufficio ai sensi del comma 3 dell’
art. 299 del c.p.p., di revocare il provvedimento nel caso di mancanza originaria o sopravvenuta di uno dei requisiti.
Infine, occorre precisare che, ai fini dell’
impugnazione, il comma 3 stabilisce che le misure provvisorie di sicurezza vengono equiparate alla
custodia cautelare. Di conseguenza, l’ordinanza applicativa di misura provvisoria di sicurezza potrà essere sottoposta a
riesame su richiesta dell’interessato o del suo
difensore dinanzi al tribunale della libertà (
art. 309 del c.p.p.) o al ricorso immediato in cassazione a norma dell’
art. 311 del c.p.p., mentre l’ordinanza di diniego potrà essere appellata dal
pubblico ministero ai sensi dell’
art. 310 del c.p.p..
Ulteriore conseguenza di tale equiparazione è l'assoggettabilità alla disciplina della
riparazione per l'ingiusta detenzione.