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Articolo 299 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/10/2024]

Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero

Dispositivo dell'art. 299 Codice Penale

Chiunque nel territorio dello Stato [4] vilipende, con espressioni ingiuriose(1), in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, la bandiera ufficiale o un altro emblema di uno Stato estero, usati in conformità del diritto interno dello Stato italiano, è punito con l'ammenda da euro 100 a euro 1.000 [300, 313].

Note

(1) L'articolo è stato modificato con l. 24 febbraio 2006, n. 85, che ha inserito l'inciso "espressioni ingiuriose", orientando così tale disposizione alla criminalizzazione delle sole condotte di vilipendio verbale, a differenza dell'art. 292, che prevede anche la sanzionabilità del vilipendio materiale o reale diretto.

Ratio Legis

L'interesse qui tutelato è ravvisabile nell'esigenza di non veder compromesse le relazioni internazionali.

Spiegazione dell'art. 299 Codice Penale

Il vilipendere non si identifica con la mera critica, anche aspra, nei confronti delle istituzioni, ma solamente con la critica che ecceda i limiti di decoro e correttezza e del prestigio delle stesse.

Secondo la comune interpretazione, il vilipendio consiste nel tenore a vile, nel ricusare qualsiasi valore etico, sociale o politico all'entità contro cui è diretta la manifestazione, così da negarle ogni prestigio, rispetto e fiducia, in modo da indurre i destinatari della manifestazione al disprezzo delle istituzioni o addirittura ad ingiustificate disobbedienze.

Soggetto passivo della presente disposizione è la bandiera di uno Stato estero o altro emblema dello Stato estero.

La bandiera nazionale è tutelata non come oggetto in sé, ma unicamente per il suo valore simbolico, suscettibile, per sua natura, di essere leso anche da semplici manifestazioni di disprezzo, la cui rilevanza penale, ai fini della configurabilità del reato, richiede quindi soltanto la percepibilità da parte di altri soggetti e non anche la presenza materiale della bandiera.

Per integrare il dolo è necessario un atteggiamento di gratuito disprezzo verso l'idea dello Stato che essa rappresenta, e non può dirsi escluso dalla mera finalità di critica e di censura perseguita dall'agente, né dall'impostazione ideologica che la sorregge.

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