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Articolo 658 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Esecuzione delle misure di sicurezza ordinate con sentenza

Dispositivo dell'art. 658 Codice di procedura penale

1. Quando deve essere eseguita una misura di sicurezza, diversa dalla confisca, ordinata con sentenza, il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 trasmette gli atti al pubblico ministero presso il magistrato di sorveglianza competente per i provvedimenti previsti dall'articolo 679(1). Le misure di sicurezza di cui sia stata ordinata l'applicazione provvisoria a norma dell'articolo 312 sono eseguite dal pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento, il quale provvede a norma dell'articolo 659 comma 2.

Note

(1) La funzione esecutiva del P.M. si risolve però nella facoltà di dare avvio al procedimento di sorveglianza ex art. 679 per la verifica della pericolosità sociale.

Ratio Legis

E' al P.M. che spetta anche il compito di curare l'esecuzione delle misure di sicurezza, dal momento che le attività esecutive sono di massima attività di mera ottemperanza al comando contenuto nel dispositivo della decisione irrevocabile, quindi hanno natura essenzialmente amministrativa, non giurisdizionale.

Spiegazione dell'art. 658 Codice di procedura penale

Oltre ad una serie di attività requirenti ed esecutive riguardanti il procedimento di sorveglianza, il legislatore si è occupato anche di curare l'esecuzione delle misure di sicurezza.

In tal senso, quando deve essere eseguita una misura di sicurezza ordinata con sentenza e diversa dalla confisca, il pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza stessa, trasmette gli atti al pubblico ministero presso il magistrato di sorveglianza competente per i provvedimenti in materia di misure di sicurezza.

Diversamente accade per le misure di sicurezza ordinate nelle more del processo penale, tra i vari stati e gradi.

In questa ipotesi, infatti, l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza è eseguita dal pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento, il quale provvede ai sensi dell'articolo 659, comma.

Massime relative all'art. 658 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 12226/2000

L'inammissibilitą della impugnazione non impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, qualora altro impugnante abbia proposto valido atto di gravame. (In ossequio a tale principio, la Corte ha annullato senza rinvio, applicando la prescrizione, la sentenza di secondo grado, con la quale, dichiarando l'efficacia della predetta causa di estinzione in favore di un imputato che aveva ritualmente impugnato, il giudice di merito aveva dichiarato inammissibili, perché tardivi o proposti da difensore sprovvisto di procura speciale, i gravami degli altri imputati).

Cass. pen. n. 1301/1998

La competenza a conoscere le materie attribuite alla magistratura di sorveglianza appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione sull'istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta, della proposta o dell'inizio di ufficio del procedimento. (Fattispecie in tema di conversione di pena pecuniaria).

Cass. pen. n. 642/1998

La competenza a conoscere le materie attribuite alla magistratura di sorveglianza appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione sull'istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta, della proposta o dell'inizio di ufficio del procedimento. (Fattispecie in tema di conversione delle pene pecuniarie).

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