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Articolo 105 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Abbandono e rifiuto della difesa

Dispositivo dell'art. 105 Codice di procedura penale

1. Il consiglio dell'ordine forense ha competenza esclusiva per le sanzioni disciplinari relative all'abbandono della difesa o al rifiuto della difesa di ufficio [97](1).

2. Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto al procedimento penale in cui è avvenuto l'abbandono o il rifiuto.

3. Nei casi di abbandono o di rifiuto motivati da violazione dei diritti della difesa, quando il consiglio dell'ordine li ritiene comunque giustificati, la sanzione non è applicata, anche se la violazione dei diritti della difesa è esclusa dal giudice.

4. L'autorità giudiziaria riferisce al consiglio dell'ordine i casi di abbandono della difesa, di rifiuto della difesa di ufficio o, nell'ambito del procedimento, i casi di violazione da parte del difensore dei doveri di lealtà e di probità nonché del divieto di cui all'articolo 106, comma 4-bis(2).

5. L'abbandono della difesa delle parti private diverse dall'imputato [74 ss.], della persona offesa [90-95], degli enti e delle associazioni previsti dall'articolo 91 non impedisce in alcun caso l'immediata continuazione del procedimento e non interrompe l'udienza(3).

Note

(1) L'abbandono della difesa, inteso come assenza in grado di determinare un'effettiva diminuzione o privazione del diritto di difesa della parte assistita, è configurabile sia nell'ambito della difesa d'ufficio che in quello della difesa di fiducia.
(2) Il presente comma è stato così sostituito ex art. 15, della l. 13 febbraio 2001, n. 45, in aderenza all'inserimento del nuovo comma 4-bis dell' art. 106.
(3) Nel caso di abbandono della difesa delle altre parti del processo, queste, eccetto la persona offesa, se non provvedono ad una nuova nomina perdono la possibilità di essere parte attiva del processo, dal momento che possono stare in giudizio solo con il ministero di un difensore ex artt. 100, comma primo, e 101, comma secondo.

Ratio Legis

La disposizione in esame trova il proprio fondamento nel'esigenza di garantire la libera esplicazione dell'attività del difensore, che quindi risulta sottoposto alle sanzioni disciplinari di competenza esclusiva del Consiglio dell'Ordine.

Spiegazione dell'art. 105 Codice di procedura penale

Il diritto alla difesa tecnica dell'imputato e le relative garanzie non si esplicano solamente nei confronti dell'autorità giudiziaria, ma anche nei confronti del difensore.
Quest'ultimo, invero, non può semplicemente rinunciare all'incarico da un momento all'altro.

Pare corretto ricordare che, per quanto concerne la difesa di fiducia (contrapposta alla difesa d'ufficio), il codice stabilisce innanzitutto che l'imputato ha diritto a nominare non più di due difensori di fiducia, con la conseguenza che la nomina di un terzo sarebbe colpita da inefficacia.

Nell'ipotesi in cui l'imputato non abbia provveduto alla nomina di un difensore di fiducia (art. 96) o ne sia rimasto privo, è necessaria l'assistenza di un difensore nominato d'ufficio.

Il ruolo di quest'ultimo è comunque sussidiario, nel senso che la nomina d'ufficio cessa non appena l'imputato nomini un difensore di fiducia, e si differenzia essenzialmente per il fatto che mentre il difensore di fiducia può rifiutare la nomina, il difensore d'ufficio di regola non può, ed ha pertanto l'obbligo di prestare il proprio patrocinio, salvo che vi sia un giustificato motivo. Qualora in giustificato motivo vi sia, egli è comunque tenuto ad avvisare immediatamente l'autorità giudiziaria competente, affinché agisca di conseguenza, procedendo ad una nuova nomina.

Ad ogni modo, la norma in esame prevede sia che il consiglio dell'ordine forense ha competenza esclusiva in ordine alle sanzioni disciplinari relative all'abbandono della difesa (di fiducia) o al rifiuto della difesa (d'ufficio), sia che il relativo procedimento disciplinare è totalmente autonomo rispetto al procedimento penale in cui è avvenuto l'abbandono o il rifiuto.

Il comma 3 inserisce una speciale causa di giustificazione in favore del difensore, operante quando l'abbandono o il rifiuto della difesa sia dipeso da violazioni del diritto alla difesa, e questo anche nell'ipotesi in cui la violazione stessa sia stata esclusa dal giudice. Si esprime qui con ancora maggior forza l'autonomia decisionale del consiglio di disciplina dell'ordine.

Al fine di rendere possibile l'adozione di provvedimenti disciplinari, il comma 4 prevede che l'autorità giudiziaria comunichi obbligatoriamente al consiglio dell'ordine competente i casi in cui rilevi un abbandono o un rifiuto della difesa, nonché una violazione dei doveri di lealtà e proibità e, soprattutto, qualora il difensore mantenga contemporaneamente l'incarico in favore di due imputati che abbiano reso dichiarazioni eteroaccusatorie l'uno nei confronti dell'altro, data l'incompatibilità sancita dal comma 4 bis dell'articolo 106.

Da ultimo, mentre l'abbandono della difesa dell'imputato determina una paralisi del procedimento, dato che si deve procedere ad una nuova nomina di altro difensore, per quanto concerne l'abbandono della difesa delle altre parti private, della persona offesa e degli enti ed associazioni non impedisce in alcun modo la prosecuzione del procedimento. Tali soggetti, ad eccezione della persona offesa, qualora non procedano ad una nuova nomina, perdono il diritto di partecipare attivamente al procedimento.

Massime relative all'art. 105 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 10757/2017

Non č sufficiente a integrare l'incompatibilitą del difensore la diversitą di posizioni giuridiche o di linee di difesa tra pił imputati, ma occorre che la versione difensiva di uno di essi sia assolutamente inconciliabile con la versione fornita dagli altri assistiti, cosģ da determinare un contrasto radicale e insuperabile, tale da rendere impossibile, per il difensore, sostenere tesi logicamente inconciliabili tra loro.

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