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Articolo 95 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Provvedimenti del giudice

Dispositivo dell'art. 95 Codice di procedura penale

1. Entro tre giorni dalla notificazione eseguita a norma dell'articolo 93 comma 3, le parti possono opporsi con dichiarazione scritta all'intervento dell'ente o dell'associazione. L'opposizione è notificata al legale rappresentante dell'ente o dell'associazione, il quale può presentare le sue deduzioni nei cinque giorni successivi.

2. Se l'intervento è avvenuto prima dell'esercizio dell'azione penale, sull'opposizione provvede il giudice per le indagini preliminari [328 c.p.p.]; se è avvenuto nell'udienza preliminare [416 c.p.p.], l'opposizione è proposta prima dell'apertura della discussione [421 c.p.p.]; se è avvenuto in dibattimento, l'opposizione è proposta a norma dell'articolo 491 comma 1.

3. I termini previsti dai commi 1 e 2 sono stabiliti a pena di decadenza [173 c.p.p.]. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza.

4. In ogni stato e grado del processo il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per l'esercizio dei diritti e delle facoltà previsti dall'articolo 91, dispone anche di ufficio, con ordinanza, l'esclusione dell'ente o dell'associazione.

Ratio Legis

L'intervento degli enti esponenziali deve essere sottoposto ad una valutazione incidentale di ammissibilità: il controllo varia a seconda delle modalità di presentazione dell'intervento (se fuori o in udienza). Il giudice,peraltro, d'ufficio se riscontra l'assenza dei requisiti necessari può escludere la partecipazione dell'ente al processo.

Spiegazione dell'art. 95 Codice di procedura penale

In seguito all'intervento dell'ente o dell'associazione posta a tutela di interessi collettivi o diffusi (v. art. 94), si può giungere ad una loro estromissione dal procedimento.

L'estromissione può avvenire su opposizione di una delle parti, entro tre giorni dall'intervento o dalla notifica dello stesso (se l'intervento era avvenuto fuori udienza) oppure d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, qualora difettino i presupposti di ammissibilità o vi sia un vizio insito nella capacità processuale del partecipante.

In caso di opposizione, l'ente o associazione può presentare le proprie controdeduzioni entro cinque giorni dalla notifica. In tal modo il legislatore ha previsto la necessità di instaurare un contraddittorio sulla questione.

Se l'intervento è avvenuto prima dell'esercizio dell'azione penale, competente è il giudice per le indagini preliminari. Se si è nella fase dell'udienza preliminare, l'opposizione va proposta prima che venga dichiarata aperta la discussione, altrimenti, in fase dibattimentale, l'opposizione deve essere proposta subito dopo che il giudice abbia compiuto per la prima volta l'accertamento circa la regolare costituzione delle parti.

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