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Articolo 91 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato

Dispositivo dell'art. 91 Codice di procedura penale

1. Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro ai quali, anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede, sono state riconosciute, in forza di legge, finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, possono esercitare, in ogni stato e grado del procedimento(1), i diritti e le facoltà [505, 511, 572 c.p.p.] attribuiti alla persona offesa dal reato [92 c.p.p.](2).

Note

(1) Per poter intervenire, oltre al previo consenso della persona offesa, tali enti devono possedere i seguenti requisiti: finalità di tutela degli interessi lesi dal reato; rappresentatività di tali interessi in forza di legge, statale o anche regionale, e non già di mero atto amministrativo; preesistenza di tale rappresentatività rispetto al fatto-reato; assenza di scopo di lucro.
(2) È opportuno richiamare quanto previsto dall'art. 36, c. 2, della l. 5 febbraio 1992, n. 104, che recita «per i procedimenti penali per i reati di cui al comma 1 [cioè reati di cui agli artt. 527 e 628 c.p., nonché per delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro II del c.p., e per i reati di cui alla legge 20-2-1958, n. 75, qualora l'offeso sia una persona handicappata, n.d.r.] è ammessa la costituzione di parte civile del difensore civico, nonché dell'associazione alla quale risulti iscritta la persona handicappata o un suo familiare».

Ratio Legis

Il legislatore con tale norma, vuole manifestare l'intenzione di estendere i diritti e le facoltà riconosciute alla persona offesa anche ad altri soggetti come ad esempio agli enti esponenziali: possiedono poteri di impulso probatorio e processuale il cui esercizio è tuttavia subordinato al consenso della persona offesa.

Spiegazione dell'art. 91 Codice di procedura penale

Oltre ai reati che ledono gli interessi individuali della vittima del reato, esistono reati capaci di lede interessi collettivi o diffusi (soprattutto in materia di reati ambientali et similia).

In tali ipotesi gli enti e le associazioni aventi finalità di tutela degli interessi lesi dal reato possono esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato. Agli enti spettano le medesime facoltà e diritti riconosciuti alla persona offesa, ma il legislatore ha anche previsto l'esercizio di alcuni diritti in via esclusiva o simmetricamente. Ad es. l'art. 505 c.p.p. prevede che, tramite l'intervento del giudice, possano rivolgere domande a periti, consutenti tecnici, testimoni; così anche l'art. 511 c.p.p. consente loro di chiedere lettura degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento; infine l'art. 572 prevede che possono sollecitare il pubblico ministero affinchè proponga impugnazione.

Occorre fare una precisazione: l'ente può essere qualificato direttamente come persona offesa se il reato lo lede direttamente, mentre, se manca tale presupposto e sussistono i requisiti di cui ala presente norma, l'ente può partecipare al fianco della persona offesa dal reato, la quale acconsenta al suo intervento. Rilevano dunque in prima linea gli interessi della persona offesa, ed in seconda linea quelli dell'ente, possibilitato a partecipare solo se la p.o. vi acconsenta.

La natura di ente o associazione avente finalità di tutela degli interessi collettivi o diffusi viene certificata di volta in volta dalla legge, mediante una lista degli enti o associazioni riconosciute. Fondamentale è precisare che tale riconoscimento deve avvenire anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede, avendo in tal modo il legislatore voluto evitare indebite strumentalizzazioni politiche della partecipazione dell'ente o dell'associazione.

Perchè vi sia costituzione di parte civile è necessario il presupposto di un danno subito dall'ente o associazione medesima: l'offesa dell'interesse tutelato deve necessariamente comportare anche un danno del diritto di personalità dell'ente in relazione allo scopo perseguito. In ambito di tutela ambientale, ciò avviene, secondo la più autorevole giurisprudenza anche quando l'interesse perseguito miri a tutelare lo scopo dello stesso ente, ovvero uno status riconosciuto a livello storico e territoriale .

Massime relative all'art. 91 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 29700/2011

È ammissibile la costituzione di parte civile, in un processo per tentata usura, dell'Associazione Antiracket che avanzi "iure proprio" la pretesa risarcitoria in quanto assuma di avere subito per effetto del reato un danno diretto ed autonomo rispetto a quello della vittima, patrimoniale o non patrimoniale, e che può anche consistere nell'offesa all'interesse perseguito dal sodalizio posto nello statuto a ragione istituzionale della propria esistenza ed azione. (Annulla in parte con rinvio, App. Palermo, 25/03/2010).

Cass. pen. n. 7015/2010

Le associazioni ambientaliste sono legittimate a costituirsi parti civili - "iure" proprio nel processo per reati ambientali, sia come titolari di un diritto della personalità connesso al perseguimento delle finalità statutarie, sia come enti esponenziali del diritto alla tutela ambientale - anche per i reati commessi in occasione o con la finalità di violare normative dirette alla tutela dell'ambiente e del territorio, finalità che costituiscono la ragione sociale delle predette associazioni. (Fattispecie in cui l'oggetto dell'imputazione era costituito, oltre che da illeciti urbanistici, anche da delitti di falso ed abuso preordinati e commessi proprio allo scopo di rendere possibile l'abuso edilizio). (Annulla ai soli effetti civili, App. Palermo, 31 Luglio 2006).

Cass. pen. n. 34220/2010

Il Codacons (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori), in quanto individuato dal D.M. Ambiente 17 ottobre 1995 tra le associazioni di protezione ambientale, è legittimato ad esercitare, in ogni stato e grado del processo, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa nei reati ambientali. (In applicazione di tale principio la Corte ha riconosciuto il diritto di detto ente, in tal senso richiedente, alla notifica dell'avviso della richiesta di archiviazione). (Annulla senza rinvio, Gip Trib. Grosseto, 29 maggio 2009).

Cass. pen. n. 14828/2010

Anche a seguito dell'entrata in vigore del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 (cosiddetto Testo Unico ambientale) che ha attribuito in via esclusiva la richiesta risarcitoria per danno ambientale al Ministero dell'Ambiente, le associazioni ecologiste sono legittimate a costituirsi parte civile al solo fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti dal sodalizio a causa del degrado ambientale, mentre non possono agire in giudizio per il risarcimento del danno ambientale di natura pubblica. (Nella specie detta legittimazione è stata riconosciuta al Circolo Legambiente ed al WWF Italia).

Cass. pen. n. 13989/2004

In procedimento per reato colposo derivante da colpa medica e per falso in atto pubblico, commesso mediante alterazione delle annotazioni contenute nella cartella clinica, è legittima la costituzione di parte civile dell'associazione denominata «Movimento federativo democratico - Tribunale dei diritti del malato» considerando, per un verso, che tale associazione persegue lo scopo istituzionale di limitare e rimuovere attentati all'integrità fisica e psichica delle persone negli ambienti dei servizi pubblici e sociali e quindi di garantire un corretto rapporto tra il paziente e la struttura sanitaria; per altro verso, che il diritto alla salute è un diritto non solo individuale, ma anche collettivo, ai sensi dell'art. 32 della Costituzione.

Cass. pen. n. 43238/2002

È ammissibile, in un procedimento per reati ambientali, la costituzione di parte civile di una Associazione ricompresa tra quelle di cui agli artt. 13 e 18 della legge 8 luglio 1986 n. 349, atteso che a tali associazioni è riconosciuto il diritto di intervenire in giudizio ogni qual volta una determinata condotta possa avere recato danno all'ambiente o ad uno dei suoi componenti essenziali, e ciò in considerazione del ruolo svolto da tali associazioni, che è quello di assecondare l'attività dello Stato nella salvaguardia dell'ambiente.

Cass. pen. n. 9837/1996

Il danno ambientale non consiste solo in una «compromissione dell'ambiente» in violazione delle leggi ambientali, ma anche contestualmente in una «offesa della persona umana nella sua dimensione individuale e sociale». Pertanto, proprio perché nel danno ambientale è inscindibile l'offesa ai valori naturali e culturali e la contestuale lesione dei valori umani e sociali di ogni persona la legittimazione processuale non spetta solo ai soggetti pubblici, come Stato, Regione, Province, Comuni, Enti autonomi, Parchi Nazionali ecc. (in nome dell'ambiente come interesse pubblico) ma anche alla persona singola od associata (in nome dell'ambiente come diritto soggettivo fondamentale di ogni uomo): le Associazioni di protezione dell'ambiente, ivi comprese quelle a carattere locale non riconosciute ex art. 13 legge 8 luglio 1986, n. 349, possono intervenire nel processo e costituirsi parti civili, in quanto abbiano dato prova di continuità della loro azione, aderenza al territorio, rilevanza del loro contributo, ma soprattutto perché formazioni sociali nelle quali si svolge dinamicamente la personalità di ogni uomo, titolare del diritto umano all'ambiente. (Fattispecie relativa a ritenuta legittimazione dell'Associazione Italiana per il WWF).

Cass. pen. n. 3886/1996

La società italiana autori e editori (Siae) ha natura di ente pubblico che attende alla tutela economica e giuridica delle opere dell'ingegno e dei diritti connessi; deve pertanto ritenersi, ai sensi degli artt. 91 e segg. c.p.p., ente esponenziale di detti interessi e quindi legittimata, come tale, a costituirsi parte civile in un processo penale e, comunque, ad operare a sollecitazione di un giudizio per violazione della normativa sul diritto di autore, giacché a tali violazioni segue spesso un danno economico diretto. (In applicazione di detto principio la Corte ha ritenuto la legittimazione della Siae ad impugnare il decreto di archiviazione — relativo ad ipotesi di violazione della L. 22 aprile 1941, n. 633 — adottato dal giudice per le indagini preliminari in mancanza della notifica ad essa società, che ne aveva formulato apposita istanza, della richiesta del pubblico ministero).

Cass. pen. n. 2603/1991

In tema di costituzione di parte civile, la disposizione di cui all'art. 18 comma quinto della L. n. 349 del 1986 (istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) che attribuisce alle associazioni ambientali la facoltà di «intervenire» nei giudizi per danno ambientale, rimarrebbe vuota di contenuto se a dette associazioni fosse negata la possibilità di costituirsi parti civili, con il conseguenziale diritto alla rifusione delle spese. Nè con tale possibilità risulta incompatibile, sotto il profilo logico-giuridico, il mancato riconoscimento del diritto al risarcimento del danno, attesa la peculiare natura dell'interesse che la norma in questione ha inteso tutelare. In sostanza, non vale invocare lo schema processuale di correlazione tra costituzione di parte civile e danno risarcibile, dato che è la legge a consentire la partecipazione ai giudizi per danno ambientale di soggetti «non danneggiati» (in senso tecnico). (Fattispecie relativa ad un procedimento concernente la costruzione abusiva di una strada sterrata, in area sottoposta a vincolo paesistico ed ambientale).

Cass. pen. n. 59/1990

È affidato all'apprezzamento del giudice del merito accertare se l'interesse che l'ente o l'associazione pretende azionare rientri in un collegamento concreto e effettivo col circostanziato ambito d'incidenza del sodalizio, di tal che questo sia legittimato all'azione risarcitoria anche in sede penale, ovvero se l'interesse, ancorché accennato nello statuto, sia astratto e diffuso, di guisa che l'ente sia legittimato soltanto all'intervento nel procedimento penale, purché concorrano le condizioni all'uopo previste dal nuovo codice di procedura penale agli artt. 91 e seguenti.

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