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Articolo 106 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Incompatibilità della difesa di più imputati nello stesso procedimento

Dispositivo dell'art. 106 Codice di procedura penale

1. Salva la disposizione del comma 4 bis la difesa di più imputati può essere assunta da un difensore comune, purché le diverse posizioni non siano tra loro incompatibili(1).

2. L'autorità giudiziaria, se rileva una situazione di incompatibilità, la indica e ne espone i motivi, fissando un termine per rimuoverla.

3. Qualora l'incompatibilità non sia rimossa, il giudice la dichiara con ordinanza provvedendo alle necessarie sostituzioni a norma dell'articolo 97(2).

4. Se l'incompatibilità è rilevata nel corso delle indagini preliminari, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o di taluna delle parti private e sentite le parti interessate, provvede a norma del comma 3.

4-bis. Non può essere assunta da uno stesso difensore la difesa di più imputati che abbiano reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di altro imputato nel medesimo procedimento o in procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12 o collegato ai sensi dell'articolo 371, comma 2, lettera b). Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 2, 3 e 4(3).

Note

(1) Mancando una nozione di incompatibilità fornita dal legislatore, la giurisprudenza si è orientata verso la considerazione che si tratti di un'inconciliabilità di fondo tra le posizioni degli imputati, quindi non una semplice diversità, quanto l'interesse a sostenere tesi pregiudizievoli alla controparte.
(2) In mancanza di attivazione da parte degli interessati il giudice provvede con ordinanza a dichiarare l'incompatibilità e successivamente a disporre la sostituzione del difensore incompatibile con altro di ufficio.
(3) Tale comma è stato aggiunto ex art. 16, della l. 13 febbraio 2001, n. 45 al fine di non sacrificare il diritto di difesa del soggetto accusato, che potrebbe risultare pregiudicato dall'esistenza di una figura che congiunga fonti di prova tra loro convergenti.

Ratio Legis

La disposizione in esame trova la propria ratio nella necessità di garantire un'effettivo diritto alla difesa.

Spiegazione dell'art. 106 Codice di procedura penale

Sempre in relazione al rapporto tra il difensore ed il proprio assistito, la norma in esame disciplina un'altra situazione aberrante, costituita dall'incompatibilità.
La situazione ipotetica presa in considerazione è quella di un difensore che assista una pluralità di imputati.

Il codice consente la difesa di più imputati nel medesimo procedimento, purchè le diverse posizioni non siano tra loro incompatibili, nel senso che un imputato ha interesse a seguire una linea difensiva potenzialmente pregiudizievole per l'altro.

Qualora non vi sia una rinuncia o una revoca spontanea del mandato, il giudice (o il pubblico ministero durante le indagini preliminari) deve intervenire, fissando un termine per rimuovere l'incompatibilità, evidentemente revocando o rinunciando al mandato. Se la situazione di incompatibilità non viene rimossa da parte degli interessati, il giudice, dopo averla dichiarata con ordinanza, provvede alla nomina d'ufficio di un difensore ai sensi dell'articolo 97.

Se avviene nel corso delle indagini preliminari (e quindi l'invito del p.m. sia risultato infruttuoso, il giudice provvede allo stesso modo su richiesta del p.m. o delle parti private, dopo aver sentito le parti interessate.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche nell'ipotesi più grave di incompatibilità, ovvero quando i diversi imputati assistiti dal medesimo difensore abbiano reso dichiarazioni eteroaccusatorie nei confronti dell'altro, ovviamente nel caso in cui prima non ci fosse o non si fosse rilevata una posizione tra loro incompatibile ai sensi del comma 1.

Massime relative all'art. 106 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 39449/2018

L'incompatibilità che a norma dell'art. 106, comma 1, cod. proc. pen., vieta l'affidamento della difesa di più imputati a un unico difensore, è causa di nullità della decisione soltanto se il contrasto di interessi tra coimputati è effettivo, concreto ed attuale, nel senso, cioè, che sussiste un conflitto che rende impossibile la proposizione di tesi difensive tra loro logicamente conciliabili, implica una posizione processuale che rende concretamente inefficiente e improduttiva la comune difesa ed è riscontrabile in relazione a specifici atti del procedimento.

Cass. pen. n. 10757/2017

Non è sufficiente a integrare l'incompatibilità del difensore la diversità di posizioni giuridiche o di linee di difesa tra più imputati, ma occorre che la versione difensiva di uno di essi sia assolutamente inconciliabile con la versione fornita dagli altri assistiti, così da determinare un contrasto radicale e insuperabile, tale da rendere impossibile, per il difensore, sostenere tesi logicamente inconciliabili tra loro.

Cass. pen. n. 10887/2013

L'inosservanza del disposto di cui all'art. 106, comma quarto bis, cod. proc. pen., secondo cui non può essere assunta da uno stesso difensore la difesa di più imputati che abbiano reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di altro imputato nel medesimo procedimento ovvero in procedimento connesso o probatoriamente collegato, non costituisce causa di nullità o di inutilizzabilità di dette dichiarazioni, comportando essa - oltre la eventuale responsabilità disciplinare del difensore - soltanto la necessità, da parte del giudice, di una verifica particolarmente incisiva relativamente alla loro attendibilità.

Cass. pen. n. 47079/2008

L'inosservanza del disposto di cui all'art. 106, comma 4 bis, c.p.p., secondo cui non pur essere assunta da uno stesso difensore la difesa di più imputati che abbiano reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di altro imputato nel medesimo procedimento, ovvero in procedimento connesso o probatoriamente collegato, non costituisce causa di nullità o di inutilizzabilità di dette dichiarazioni, comportando essa soltanto la necessità, da parte del giudice, di una verifica particolarmente incisiva relativamente alla loro attendibilità.

Cass. pen. n. 21834/2007

La violazione del divieto di assunzione, in capo ad uno stesso difensore, della difesa di più imputati che abbiano reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di altro imputato nel medesimo procedimento o in procedimento connesso o collegato, non costituisce, ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare, causa di nullità né di inutilizzabilità probatoria delle medesime dichiarazioni.

Cass. pen. n. 2166/1999

Va esclusa la rilevanza della incompatibilità della difesa di più imputati nello stesso procedimento, emersa nel corso di un interrogatorio reso in sede di convalida dell'arresto, in considerazione della brevità dei termini stabiliti per l'espletamento delle formalità finalizzate alla convalida.

Cass. pen. n. 1472/1999

In tema di incompatibilità del difensore, malgrado che il giudice, dopo aver rilevato la incompatibilità, non abbia provveduto a indicarla, esponendone i motivi e a fissare un termine per rimuoverla, avendo invece sostituito direttamente il difensore incompatibile con uno di ufficio, non sussiste violazione dell'art. 178, comma primo, lett. c), c.p.p., ove in concreto nessun pregiudizio alla difesa dell'imputato sia derivato dalla inosservanza della procedura prevista dall'art. 106 c.p.p. (Fattispecie in cui l'imputato, subito dopo la sostituzione del precedente difensore con quello di ufficio, ne aveva nominato altro di fiducia, che aveva regolarmente preso parte all'attività processuale).

Cass. pen. n. 658/1997

Per aversi incompatibilità del difensore, in relazione all'assunzione da parte sua della difesa di più imputati nello stesso procedimento, occorre che sussista una situazione di interdipendenza di posizioni processuali per la quale un imputato abbia interesse a sostenere una tesi che risulti di pregiudizio per altro imputato. Ne consegue che non versa in situazione di incompatibilità il difensore che assista un imputato di detenzione di sostanza stupefacente cedutagli da altro soggetto, pure assistito dal medesimo difensore, il quale, pur dichiarando di avere effettuato la cessione, aveva precisato trattarsi in realtà di una truffa in danno del cessionario, risolvendosi tale dichiarazione in un elemento favorevole all'altro imputato, già gravato da evidenti prove di colpevolezza emergenti da numerose intercettazioni telefoniche e ambientali nonché dalle dichiarazioni accusatorie di un terzo imputato.

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