(massima n. 1)
La società italiana autori e editori (Siae) ha natura di ente pubblico che attende alla tutela economica e giuridica delle opere dell'ingegno e dei diritti connessi; deve pertanto ritenersi, ai sensi degli artt. 91 e segg. c.p.p., ente esponenziale di detti interessi e quindi legittimata, come tale, a costituirsi parte civile in un processo penale e, comunque, ad operare a sollecitazione di un giudizio per violazione della normativa sul diritto di autore, giacché a tali violazioni segue spesso un danno economico diretto. (In applicazione di detto principio la Corte ha ritenuto la legittimazione della Siae ad impugnare il decreto di archiviazione — relativo ad ipotesi di violazione della L. 22 aprile 1941, n. 633 — adottato dal giudice per le indagini preliminari in mancanza della notifica ad essa società, che ne aveva formulato apposita istanza, della richiesta del pubblico ministero).