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Articolo 505 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Facoltą degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato

Dispositivo dell'art. 505 Codice di procedura penale

1. Gli enti e le associazioni intervenuti nel processo a norma dell'articolo 93 possono chiedere al presidente di rivolgere domande ai testimoni, ai periti [220 ss.], ai consulenti tecnici [225, 233, 359, 360] e alle parti private che si sono sottoposte a esame. Possono altresì chiedere al giudice l'ammissione di nuovi mezzi di prova utili all'accertamento dei fatti.

Ratio Legis

Tale norma si giustifica alla luce della possibilità garantita ad enti e associazioni di intervenire nel processo qualora si tratti di reati che violano interessi collettivi o diffusi.

Spiegazione dell'art. 505 Codice di procedura penale

Gli enti e le associazioni intervenuti nel corso del processo ai sensi dell'articolo 93 non sono legittimati ad esaminare direttamente i testimoni, i periti ed i consulenti tecnici e le altre parti private. Gli enti e le associazioni svolgono all'interno del processo un ruolo meno marcato rispetto alle altre parti private, dato che rappresentano interessi della collettività e non, appunto, privati.

Esse partecipano solo indirettamente al dibattimento, chiedendo al giudice di rivolgere domande ai testimoni, periti e consulenti tecnici al posto loro. Oltre a tale modalità di partecipazione indiretta, gli enti e le associazioni possono altresì chiedere al giudice l'ammissione di nuovi mezzi di prova utili all'accertamento dei fati. Si tratta di eccezioni al principio generale per cui solo alle parti del processo è attribuito il diritto alle prove ex art. 190. Si tratta comunque di poteri limitati, non potendo questi presentare la lista ex art. 468, e quindi introdurre prove orali, nè fare copia degli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento ex art. 466.

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