(1)1. Il responsabile civile(2) per il fatto dell'imputato può essere citato nel processo penale a richiesta della parte civile e, nel caso previsto dall'articolo 77 comma 4, a richiesta del pubblico ministero(3). L'imputato può essere citato come responsabile civile per il fatto dei coimputati per il caso in cui venga prosciolto o sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere [529, 425, 651 c.p.p.].
2. La richiesta deve essere proposta al più tardi per il dibattimento(4).
3. La citazione è ordinata con decreto dal giudice che procede. Il decreto contiene(5):
-
a) le generalità o la denominazione della parte civile, con l'indicazione del difensore e le generalità del responsabile civile, se è una persona fisica, ovvero la denominazione dell'associazione o dell'ente chiamato a rispondere e le generalità del suo legale rappresentante;
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b) l'indicazione delle domande che si fanno valere contro il responsabile civile;
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c) l'invito a costituirsi nei modi previsti dall'articolo 84;
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d) la data e le sottoscrizioni del giudice e dell'ausiliario [126 c.p.p.] che lo assiste.
4. Copia del decreto è notificata, a cura della parte civile, al responsabile civile, al pubblico ministero e all'imputato. Nel caso previsto dall'articolo 77 comma 4, la copia del decreto è notificata al responsabile civile e all'imputato a cura del pubblico ministero. L'originale dell'atto con la relazione di notificazione è depositato nella cancelleria del giudice che procede(6).
5. La citazione del responsabile civile è nulla se per omissione o per erronea indicazione di qualche elemento essenziale il responsabile civile non è stato posto in condizione di esercitare i suoi diritti nell'udienza preliminare [416 c.p.p.] o nel giudizio [491 c.p.p.]. La nullità [177-186 c.p.p.] della notificazione rende nulla la citazione(7).
6. La citazione del responsabile civile perde efficacia se la costituzione di parte civile è revocata o se è ordinata l'esclusione della parte civile [80, 82 c.p.p.](8).
Note
(1)
Con sent. 16 aprile 1998, n. 112, la Corte Cost. ha dichiarato l'illegittimità di tale articolo nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dalla assicurazione obbligatoria prevista dalla legge 24 dicembre 1969, n. 990, l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato.
(2)
La citazione, su istanza di parte o del pubblico ministero, è il mezzo attraverso cui il responsabile civile assume il ruolo di parte nel processo; come per la parte civile, anche il responsabile civile è una parte eventuale del processo e subordinata all'esercizio dell'azione penale. Essendo l'istanza del decreto di citazione una domanda giudiziale, deve contenere il
petitum e la
causa petendi.
(3)
In determinati casi caratterizzati da estrema urgenza (come ad es. nel giudizio direttissimo), può essere il pubblico ministero, autorizzato dalla legge all'esercizio dell'azione civile, a tutelare gli interessi della persona danneggiata sostituendosi al rappresentante del minore o dell'incapace momentaneamente assente.
(4)
Come avviene per la costituzione di parte civile, la qualità di responsabile civile può essere acquisita in una determinata fascia temporale: ovvero tra l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento che avviene dopo la costituzione delle parti. Conseguentemente, in caso di mancato esercizio dell'azione civile in sede penale, il responsabile potrà partecipare al giudizio civile.
(5)
Il decreto di citazione del responsabile civile viene disposto dal giudice a seguito di una valutazione sommaria circa la configurabilità astratta della pretesa della parte civile: il giudice effettua tale considerazione a seguito della richiesta di citazione presentata da quest'ultima.
(6)
Il responsabile civile acquista la qualifica di parte una volta che il decreto di citazione emesso dal giudice viene notificato: la contumacia del responsabile non rileva.
(7)
La Corte Costituzionale è intervenuta più volte nel dichiarare parte dell'articolo illegittimo (si veda nota sub 1); in particolare ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale comma nella parte in cui non prevede per la citazione del responsabile civile nel procedimento davanti al pretore il medesimo termine assegnato all'imputato dall'art.
555, c. 3, del c.p.p. (si veda Corte Cost. 17 novembre 1992, n. 453).
(8)
La Corte costituzionale con sentenza 25 maggio - 24 giugno 2022, n. 159 ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 83 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dall'art. 12, comma 8, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato".