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Articolo 80 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Richiesta di esclusione della parte civile

Dispositivo dell'art. 80 Codice di procedura penale

1. Il pubblico ministero, l'imputato e il responsabile civile possono proporre richiesta motivata di esclusione della parte civile.

2. Nel caso di costituzione di parte civile per l'udienza preliminare [416 c.p.p.], la richiesta è proposta, a pena di decadenza [173 c.p.p.], non oltre il momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nella udienza preliminare [420 c.p.p.] o nel dibattimento [484 c.p.p.](1).

3. Se la costituzione avviene nel corso degli atti preliminari al dibattimento [465 ss. c.p.p.] o introduttivi dello stesso [484 c.p.p.], la richiesta è proposta oralmente a norma dell'articolo 491 comma 1.

4. Sulla richiesta il giudice decide senza ritardo con ordinanza(2).

5. L'esclusione della parte civile ordinata nell'udienza preliminare non impedisce una successiva costituzione fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484(3).

Note

(1) La costituzione di parte civile può essere presentata fino all'apertura del dibattimento a seguito della quale inizierà il contraddittorio: per tale ragione è necessario conoscere in anticipo chi parteciperà al contraddittorio.
(2) Le ordinanze che dispongono l'ammissione o il respingimento della costituzione di parte civile non sono impugnabili. L'imputato potrà tuttavia contestare il risarcimento del danno preteso dalla parte civile poiché l'ammissione della costituzione non equivale a riconoscimento del risarcimento del danno (art. 88 c.p.p.).
(3) Fondamentale, per la costituzione della parte civile e il perdurare di essa nei vari gradi di giudizio è l'esistenza di un interesse concreto ed attuale per proporre una domanda così come previsto dall'art. 100 c.p.p.
Conseguentemente, se nel corso del procedimento la parte civile viene risarcita del danno subito, non ha più interesse nel processo e dunque il giudice, su richiesta dell'imputato o anche d'ufficio, dovrà escluderla, non incidendo a tal riguardo l'esito del giudizio.

Ratio Legis

L'ammissione della costituzione di parte civile ha natura puramente processuale: la sua esclusione infatti non preclude la possibilità di esercitare l'azione civile in sede civile, nè la sua ammissione comporta automaticamente un decisione nel merito e il risarcimento del danno. qualora invece una decisione nel merito rigetti in sede penale l'azione civile contestando la pretesa al risarcimento, in tale ipotesi non si potrà presentare una nuova azione civile in sede civile.

Spiegazione dell'art. 80 Codice di procedura penale

L'esclusione della parte civile dal processo penale può essere richiesta dall'imputato, dal pubblico ministero e dal responsabile civile per vari motivi, quali ad esempio la mancanza di legittimazione ad agire, il difetto di interesse ex art. 100 c.p.c., la tardività della costituzione di parte civile, il difetto di capacità processuale e la mancanza di un danno per cui chiedere il risarcimento all'imputato o al responsabile civile.

Su tale richiesta, che va motivata dolendosi appunto delle varie cause che secondo il richiedente debbano determinate l'esclusione, decide il giudice con ordinanza non soggetta ad impugnazione. Difatti, visto che in nessun caso l'esclusione della parte civile preclude l'instaurarsi di un successivo processo civile ai fini delle restituzioni e del risarcimento del danno, il legislatore ha ritenuto poco opportuno creare una rete impugnatoria che coinvolgesse anche l'esclusione in parola. In ogni caso, l'esclusione disposta in sede di udienza preliminare non prelude altresì la riproposizione della richiesta di costituzione di parte civile entro i termini dettati dall'articolo 79.

Per quanto concerne i termini entro cui chiedere l'esclusione, essi variano a seconda della fase processuale in cui ci si trova. Così, se la parte civile si è costituita per l'udienza preliminare, la richiesta di esclusione non può essere presentata dopo che siano conclusi gli accertamenti del giudice circa la regolare costituzione delle parti ex artt. 420 o 484, e va proposta per iscritto fuori dall'udienza, oppure oralmente in sede di udienza preliminare o dibattimentale.

Per contro, se la parte civile si è costituita agli atti preliminari del dibattimento o nel corso degli atti introduttivi del dibattimento, la richiesta di esclusione va proposta in sede di trattazione delle questioni preliminari di cui all'art. 491.

Massime relative all'art. 80 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 21898/2017

L'ordinanza dibattimentale di esclusione dal processo della parte civile non è impugnabile mediante ricorso per cassazione mancando la stessa di contenuto decisorio, atteso che non pregiudica l'esercizio dell'azione risarcitoria in sede civile, ma decide esclusivamente sull'esercizio di una facoltà processuale, che resta preclusa soltanto nell'ambito del giudizio penale.

Cass. pen. n. 2329/2015

In tema di partecipazione della parte civile al dibattimento, mentre l'ordinanza dibattimentale di esclusione della parte civile è sempre e definitivamente inoppugnabile, quella di inammissibilità o di rigetto della richiesta di esclusione è impugnabile, da parte dell'imputato, unitamente all'impugnazione della sentenza.

Cass. pen. n. 17108/2011

Il provvedimento che ammette la costituzione di parte civile è inoppugnabile e preclude ogni contestazione in ordine alla "legitimatio ad processum", restando solo la possibilità di esaminare la "legitimatio ad causam" e, in particolare, la configurabilità e sussistenza del diritto sostanziale azionato dalla parte civile nel giudizio penale.

Cass. pen. n. 6225/2010

È inammissibile la costituzione di parte civile che contenga un riferimento solo generico ad uno degli imputati nei cui confronti viene esercitata l'azione civile (indicato solo come «+ 1» rispetto ad altro imputato indicato nominativamente), e non contenga le generalità del legale rappresentante della società che si costituisce parte civile.

Cass. pen. n. 33634/2004

In tema di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari, la richiesta di esclusione della parte civile va formulata, in applicazione analogica dell'art. 80, comma secondo, c.p.p., nell'udienza fissata ex art. 447 c.p.p. non oltre il momento di accertamento della costituzione delle parti. (In applicazione di tale principio la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza pronunciata ex art. 447 c.p.p. nella parte in cui il Tribunale aveva condannato l'imputato alla rifusione delle spese di costituzione in favore della parte civile).

Cass. pen. n. 30045/2003

L'ordinanza dibattimentale di esclusione della parte civile, a differenza di quella di inammissibilità o di rigetto della richiesta di esclusione avanzata dall'imputato, è sempre e definitivamente inoppugnabile, perché il soggetto danneggiato, una volta estromesso dal processo, perde la qualità di parte e non è più legittimato ad impugnare l'eventuale sentenza assolutoria dell'imputato che non contiene alcuna statuizione decisoria che lo riguardi.

Cass. pen. n. 11925/2003

Deve ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione della parte civile avverso il capo della sentenza d'appello con il quale, in accoglimento di specifico gravame proposto dall'imputato, sia stata disposta l'esclusione della medesima parte civile dal processo e l'eliminazione delle statuizioni disposte in suo favore con la decisione di primo grado. In tale ipotesi, infatti, non può trovare applicazione il principio della inoppugnabilità delle ordinanze che escludono o ammettono la costituzione di parte civile e, nel caso della esclusione, anche della sentenza emessa all'esito del relativo procedimento, dal momento che detto principio non può operare se non nel presupposto che l'esclusione sia stata disposta, appunto, con un'ordinanza e non invece con la sentenza, così come necessariamente avviene quando, sulla presenza della parte civile nel processo, ammessa nel giudizio di primo grado conclusosi con la condanna dell'imputato, sia stata da quest'ultimo formulata apposita doglianza al giudice d'appello.

Cass. pen. n. 8991/2003

Non influisce sull'ammissibilità della costituzione di parte civile la circostanza che il diritto al risarcimento del danno si sia prescritto per il decorso dell'intero termine quinquennale stabilito per l'azione civile da responsabilità extracontrattuale, trattandosi di circostanza che rileva ope exceptionis solo nella fase di merito e non nell'ambito delle questioni preliminari, sicché la permanenza in giudizio della parte civile impone la condanna dell'imputato patteggiante alle spese in suo favore, salva la possibilità della compensazione.

Cass. pen. n. 7726/2002

In tema di capacità processuale della parte civile, viene meno la rappresentanza del minore da parte del genitore costituitosi, allorché, nelle more tra il giudizio di primo grado e quello d'impugnazione, il figlio sia divenuto maggiorenne; in tal caso, tuttavia, la contestazione della costituzione di parte civile per sopravvenuta invalidità è preclusa se non viene eccepita tempestivamente, subito dopo che sia compiuto, per la prima volta, l'accertamento della costituzione delle parti.

Cass. pen. n. 12/1999

Nel caso di costituzione di parte civile per l'udienza preliminare, la richiesta di esclusione della stessa può essere proposta dall'imputato, a pena di decadenza, fino al momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nel dibattimento.

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