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Articolo 81 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 04/10/2024]

Esclusione di ufficio della parte civile

Dispositivo dell'art. 81 Codice di procedura penale

1. Fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo grado, il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per la costituzione di parte civile, ne dispone l'esclusione di ufficio, con ordinanza [442 c.p.p.](1).

2. Il giudice provvede a norma del comma 1 anche quando la richiesta di esclusione è stata rigettata nella udienza preliminare [416 c.p.p.].

Note

(1) Il nostro codice prevede il principio della tassatività delle impugnazioni ex art. 568 c.p.p.; in tale articolo non sono incluse le ordinanza che ammettono o escludono la parte civile: si evince dunque che tali ordinanza non sono impugnabili. Non vi è inoltre nessuna ulteriore disposizione di legge che ne consente l'impugnabilità, neppure in via autonoma rispetto alla sentenza.

Spiegazione dell'art. 81 Codice di procedura penale

Oltre che su richiesta del pubblico ministero, dell'imputato e del responsabile civile ex art. 80, l'esclusione della parte civile può essere disposta anche d'ufficio dal giudice. Anche qui l'esclusione può essere disposta dal giudice per vari motivi, quali ad esempio la mancanza di legittimazione ad agire, il difetto di interesse ex art. 100 c.p.c., la tardività della costituzione di parte civile, il difetto di capacità processuale o la mancanza di un danno per cui chiedere il risarcimento all'imputato o al responsabile civile.

Ai sensi del comma 1, l'esclusione può essere disposta solo prima della formale dichiarazione di apertura del dibattimento, e questo a prescindere dal precedente rigetto della questione in sede di udienza preliminare di una richiesta delle parti ex art. 80.

Il giudice con ordinanza non soggetta ad impugnazione. Difatti, visto che in nessun caso l'esclusione della parte civile preclude l'instaurarsi di un successivo processo civile ai fini delle restituzioni e del risarcimento del danno, il legislatore ha ritenuto poco opportuno creare una rete impugnatoria che coinvolgesse anche l'esclusione in parola.

Massime relative all'art. 81 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 44247/2013

In tema di esclusione della parte civile, l'indicazione del termine previsto dall'art. 81 cod.proc.pen. non preclude il controllo, anche successivo, da parte del giudice sui presupposti di legittimità formale e sostanziale per l'esercizio dell'azione civile nel processo penale, sicché l'inammissibilità della domanda può essere dichiarata anche con la sentenza che definisce il giudizio.

Cass. pen. n. 10653/2011

Non è abnorme l'ordinanza con cui il giudice di pace rigetti - in ragione dell'assenza all'udienza del difensore che aveva sottoscritto l'atto e della parte offesa - l'istanza di costituzione di parte civile, in quanto, in tal caso, il giudice adotta il predetto provvedimento - ancorché in violazione dell'art. 82 c.p.p., che prevede la revoca della costituzione di parte civile solo nel caso di mancata presentazione delle conclusioni nel dibattimento di primo grado, ex art. 523 c.p.p., e non già di semplice mancata comparizione all'udienza - nell'esercizio del potere spettantegli in ordine alla verifica della ritualità della costituzione ed immanenza della parte civile. Ne deriva che detto provvedimento non è strutturalmente e funzionalmente abnorme, mancando di contenuto decisorio e non pregiudicando l'esercizio dell'azione risarcitoria in sede civile.

Cass. pen. n. 8942/2011

L'ordinanza dibattimentale di esclusione della parte civile dal processo non è impugnabile mediante ricorso per cassazione, salva l'ipotesi in cui la stessa sia affetta da abnormità, presentando un contenuto talmente incongruo e singolare da risultare avulsa dall'intero ordinamento processuale. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso il profilo dell'abnormità, in quanto il provvedimento era stato motivato in ordine alla mancanza di ogni nesso causale tra il preteso danno ed il reato posto in essere dall'imputato).

Cass. pen. n. 14575/2005

Ai sensi dell'art. 81 c.p.p. la parte civile può essere esclusa con ordinanza solo prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, ma, giacché il termine ivi previsto non preclude alcuna delle possibili pronunce sull'azione civile, l'inammissibilità della domanda proposta dalla parte civile, a seguito dell'accertata inesistenza di un danno risarcibile, può essere dichiarata anche con la sentenza che definisce il giudizio.

Cass. pen. n. 11925/2003

Qualora una persona giuridica sia costituita parte civile a mezzo di procuratore speciale, al quale la procura sia stata conferita da soggetto che abbia agito nella dichiarata qualità di organo istituzionalmente investito, per legge o per statuto, del necessario potere di rappresentanza, spetta a chi contesti l'esistenza di tale potere di fornire la prova del suo assunto.

Cass. pen. n. 4803/1996

Il provvedimento col quale il giudice esclude la costituzione come parte civile di un soggetto in quanto lo stesso non può considerarsi destinatario di un danno diretto ed immediato conseguente al reato, non è abnorme. Al contrario, considerato che la valutazione circa l'insussistenza del rapporto causale in termini di conseguenzialità diretta ed immediata costituisce doveroso rilievo della mancanza del requisito specifico per la costituzione di parte civile, della cosiddetta legitimatio ad causam (art. 74 c.p.p.), deve ritenersi che tale provvedimento costituisca espressa attuazione della previsione normativa.

Cass. pen. n. 2215/1993

Le ordinanze di ammissione o di esclusione della parte civile sono inoppugnabili, in virtù del principio di tassatività, sancito dall'art. 568 c.p.p.

Cass. pen. n. 9708/1992

Le ordinanze con cui si ammette o si respinge la costituzione di parte civile non sono impugnabili. Peraltro, una volta ammessa la suddetta costituzione, poiché essa non pregiudica la successiva decisione sul diritto alle restituzioni ed al risarcimento del danno (art. 88, comma primo, c.p.p.), rimane all'imputato la facoltà di contestare l'affermata sussistenza del danno e la sua risarcibilità sicché, esclusa la contestabilità della legitimatio ad processum, egli può porre in discussione, nel corso ed anche negli ulteriori gradi del processo penale, la legitimatio ad causam, che è una delle condizioni per l'azione civile ancorché inserita nel processo penale.

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