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Articolo 2 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Cognizione del giudice

Dispositivo dell'art. 2 Codice di procedura penale

1. Il giudice penale risolve ogni questione da cui dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito [3, 30, 263, 324, 479 c.p.p.].

2. La decisione del giudice penale che risolve incidentalmente una questione civile, amministrativa o penale non ha efficacia vincolante in nessun altro processo [478, 651, 652, 654 c.p.p.].

Ratio Legis

La norma è volta ad individuare l'ambito di operatività del giudice penale il quale - in ossequio al principio della durata ragionevole del processo - è posto nell condizione di non dover più ricorrere alla sospensione pregiudiziale e dunque può risolvere autonomamente qualsiasi questione pregiudiziale ad eccezione di quelle previste dal codice di rito (artt. 3 e 479 c.p.p.).

Spiegazione dell'art. 2 Codice di procedura penale

Il giudizio penale si ispira alla massima semplificazione processuale, al fine precipuo di non prolungare inutilmente la diverse fasi, qualora insorgano questioni che non riguardano strettamente la materia penalistica.

Il giudice penale ha l'obbligo di risolvere ogni questione da cui dipende la decisione, tranne nelle ipotesi in cui diversamente stabilito.

Con tale formulazione il legislatore ha inteso attribuire al giudice penale il potere di risolvere in maniera autonoma qualsiasi antecedente logico – giuridico da cui possa dipendere la decisione. Classico esempio è quello della ricettazione (v. art. 648 c.p.), in cui appare dirimente stabilire se la cosa ipoteticamente ricettata provenga da un'azione delittuosa o meno, dato che in mancanza viene meno uno dei presupposti del reato.

Ai sensi del comma 2, la decisione del giudice che risolve una questione civile, amministrativa o penale non ha efficacia vincolante in nessun altro processo. La norma, giustamente, non parla di sentenze, ma solamente della soluzione di un questione civile, amministrativa o penale, dato che, per contro, la fissazione in un punto della sentenza relativa alla commissione di un reato ha sì efficacia vincolante negli altri processi, quanto meno in ordine alla responsabilità.

Massime relative all'art. 2 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 17991/2018

Al giudice penale è preclusa la valutazione della legittimità dei provvedimenti amministrativi che costituiscono il presupposto dell'illecito penale qualora sul tema sia intervenuta una sentenza irrevocabile del giudice amministrativo, ma tale preclusione non si estende ai profili di illegittimità, fatti valere in sede penale, non dedotti ed effettivamente decisi dal giudice amministrativo.

Cass. pen. n. 31282/2017

La valutazione del giudice penale in ordine alla legittimità di un atto amministrativo, costituente il presupposto di un reato, non è preclusa da un giudicato amministrativo formatosi all'esito di una controversia instaurata sulla base di documentazione incompleta, o comunque fondata su elementi di fatto rappresentati in modo parziale o addirittura non veritiero, sempre che tali criticità risultino da dati obiettivi preesistenti e sconosciuti al giudice amministrativo, ovvero sopravvenuti alla formazione del giudicato. (Nella specie, relativa alla violazione dell'art. 44 T.U. Urb. contestata ad un imprenditore agricolo, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione di merito che aveva escluso la sussistenza di una preclusione, da giudicato amministrativo, in ordine all'insufficienza del patrimonio edilizio preesistente a soddisfare le esigenze abitative dell'imputato, in quanto tale requisito - presupposto essenziale per il legittimo rilascio del permesso di costruire in zona agricola - era stato valutato dal giudice amministrativo sulla base di una rappresentazione dei luoghi che, in sede penale, era risultata falsa).

Cass. pen. n. 27062/2015

Il giudicato civile fa stato sulle sole questioni concernenti lo stato di famiglia o di cittadinanza. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto che il passaggio in giudicato della sentenza civile, che aveva accertato la simulazione di alcuni contratti di compravendita immobiliare, non avesse efficacia vincolante in sede penale, dove all'esito dell'istruttoria era emersa l'effettività dei trasferimenti immobiliari).

Cass. pen. n. 3972/2003

La competenza a giudicare il reato di cui all'art. 186, comma 4 c.s., a seguito dell'approvazione del D.L.vo 28 agosto 2000, in vigore dal 2 gennaio 2002, n. 274 va riconosciuta al giudice di pace; conseguentemente al suddetto reato va applicato il regime sanzionatorio più favorevole che prevede l'irrogazione della sanzione della sola pecuniaria.

Cass. pen. n. 38240/2002

Qualora venga lamentata la falsità di un verbale di dibattimento (nella specie, in ordine all'erronea indicazione della data di rinvio dell'udienza), il giudice non può né disattendere il contenuto della denuncia sul rilievo della valenza documentale dell'atto a norma dell'art. 2700 c.c., né sospendere il procedimento, stante l'esclusione di una pregiudiziale penale, ma deve verificare la fondatezza della questione e decidere su di essa in via incidentale nell'ambito del procedimento stesso, senza che la sua decisione faccia stato in altro processo e perciò possa pregiudicare l'accertamento eventuale di responsabilità per il delitto di falso.

Cass. pen. n. 35187/2002

Il giudizio abbreviato, pur incidendo sulla misura della pena, non è istituto di diritto sostanziale e, pertanto, non può trovare aplicazione, riguardo ad esso, la disciplina dettata dall'art. 2, commi secondo e terzo, c.p. in materia di sucessione di leggi penali nel tempo.

Cass. pen. n. 3035/1999

Ai sensi dell'art. 2 c.p.p. spetta al giudice penale decidere in via incidentale la natura pubblica o privata di un ente quando la questione assuma rilevanza ai fini della qualificazione giuridica del fatto oggetto dell'imputazione. (Fattispecie in cui in relazione alla contestazione del reato di falso in atto pubblico si è ritenuto che spettasse al giudice penale decidere della qualificazione quale ente pubblico o privato di una casa di riposo, rientrante tra le istituzioni di assistenza e beneficenza, senza dover attendere la decisione del giudice civile sulla natura del rapporto di lavoro dell'imputata).

Cass. pen. n. 54/1996

L'autorità giudiziaria ordinaria non ha il potere di valutare la conformità alla legge di un arret di un'altra giurisdizione (nella specie, una sentenza del Tribunale amministrativo regionale coperta da giudicato): ciò in quanto il cittadino - pena la vanificazione dei suoi diritti civili - non può essere privato della facoltà di fare affidamento sugli strumenti della tutela giurisdizionale posti a sua disposizione dall'ordinamento. (Fattispecie in tema di configurabilità del reato di costruzione senza concessione edilizia, e di conseguente provvedimento di sequestro, nonostante l'esistenza di una pronunzia definitiva del Tar che affermava la legittimità della costruzione).

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