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Articolo 478 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Questioni incidentali

Dispositivo dell'art. 478 Codice di procedura penale

1. Sulle questioni incidentali proposte dalle parti nel corso del dibattimento il giudice decide immediatamente con ordinanza, previa discussione nei modi previsti dall'articolo 491.

Ratio Legis

Le modalità di svolgimento dell'udienza si conformano al principio di concentrazione, in un'ottica di speditezza ed economia processuale.

Spiegazione dell'art. 478 Codice di procedura penale

Mentre, con riferimento alle questioni pregiudiziali, il giudice è tenuto a sospendere il processo, ciò non accade con le questioni incidentali.

Qualora sorga la necessità di decidere una di tali questioni, quali ad esempio sull'eccezione di nullità proposta da una parte oppure su di una questione relativa all'ammissibilità o meno di una testimonianza, il giudice è tenuto a decidere su di esse senza formalità ed immediatamente tramite ordinanza non autonomamente impugnabile, se non con l'appello (o il ricorso per cassazione nei casi consentiti.

Massime relative all'art. 478 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 38240/2002

Qualora venga lamentata la falsità di un verbale di dibattimento (nella specie, in ordine all'erronea indicazione della data di rinvio dell'udienza), il giudice non può né disattendere il contenuto della denuncia sul rilievo della valenza documentale dell'atto a norma dell'art. 2700 c.c., né sospendere il procedimento, stante l'esclusione di una pregiudiziale penale, ma deve verificare la fondatezza della questione e decidere su di essa in via incidentale nell'ambito del procedimento stesso, senza che la sua decisione faccia stato in altro processo e perciò possa pregiudicare l'accertamento eventuale di responsabilità per il delitto di falso.

Cass. pen. n. 17/2000

Il vizio di motivazione di un'ordinanza dibattimentale diversa da quella dichiarativa della contumacia non può mai tradursi in una ragione di nullità del giudizio, specie quando il giudice abbia ribadito la decisione dibattimentale con la sentenza conclusiva, rielaborandone l'apparato giustificativo.

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