(massima n. 7)
In tema di perizia, l'art. 228, comma 1, c.p.p., nello stabilire che il perito «può essere autorizzato dal giudice a prendere visione degli atti, dei documenti e delle cose prodotti dalle parti dei quali la legge prevede l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento», deve intendersi come riferito non solo agli atti che siano inseribili nel fascicolo da formarsi, ai sensi dell'art. 431 c.p.p., all'esito dell'udienza preliminare, ma anche a tutti quelli di cui la legge non esclude, in astratto, la possibilità di inserimento in detto fascicolo, d'ufficio, a richiesta di parte o a seguito di contestazoni, durante tutto il corso del giudizio, anche successivamente al conferimento dell'incarico peritale (principio affermato con riguardo a perizia disposta in sede di incidente probatorio, sulla base del richiamo, contenuto nell'art.401, comma 5, c.p.p., alle «forme stabilite per il dibattimento.