Cass. pen. n. 53153/2016
La richiesta di sospensione dell'esecuzione della condanna civile prevista dall'art. 612 cod. proc. pen. é decisa dalla Corte di cassazione con procedura "de plano", cioé senza adozione di contraddittorio preventivo.
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La sospensione dell'esecuzione della condanna civile prevista dall'art. 612 cod. proc. pen. riguarda anche l'istituto della provvisionale.
Cass. pen. n. 9091/2013
Ai fini dell'accoglimento da parte della Corte di cassazione della richiesta di sospensione dell'esecuzione della condanna civile (art. 612 c.p.p.), l'istante deve fornire la prova della futura insolvenza del creditore che metta in pericolo la possibilità di recupero della somma. (Nella specie, il creditore, a seguito del fallimento della società del cui consiglio di amministrazione era presidente e amministratore delegato, era esposto alle azioni risarcitorie dei numerosi creditori insinuatisi nella procedura).
Cass. pen. n. 39900/2006
Ai fini della sospensione dell'esecuzione di una condanna civile, ai sensi dell'art. 612 c.p.p., può costituire danno grave ed irreparabile anche quello derivante dal versamento di una somma di denaro, quando questa sia particolarmente elevata in rapporto alle complessive disponibilità dell'obbligato e questi corra quindi il rischio di essere privato di beni necessari per le sue esigenze esistenziali; condizioni, queste, che si verificano, nel caso di soggetto titolare di soli redditi da lavoro, quando l'adempimento dell'obbligazione non gli consentirebbe il mantenimento del suo tenore di vita o comunque il ripristino, in termini ragionevoli, della situazione patrimoniale pregiudicata dall'esecuzione, tenuto anche conto dei limiti di pignorabilità stabiliti dalla legge. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha ritenuto che non costituisse danno grave ed irreparabile quello che poteva derivare, per un soggetto titolare di soli redditi da lavoro, dal versamento di una somma di euro 10.320, corrispondente a circa otto mensilità di retribuzione, avuto anche riguardo al fatto che trattavasi di soggetto coniugato, il cui coniuge fruiva di altra e maggiore retribuzione).
Cass. pen. n. 30019/2006
In tema di sospensione dell'esecuzione della condanna civile, il danno grave e irreparabile deve essere inteso nel senso di un pregiudizio eccessivo che il debitore subisce e che può consistere nella distruzione di un bene non reintegrabile oppure, se si tratta di somme di danaro, nel nocumento che deriva al debitore allorché il palese stato di insolvibilità del creditore rende impossibile o molto difficile il recupero di quanto pagato in caso di modifica della sentenza.
Cass. pen. n. 1813/2006
Ai fini dell'accoglimento da parte della Corte di cassazione della richiesta di sospensione dell'esecuzione della condanna civile (art. 612 c.p.p.), l'istante deve fornire la prova dell'esistenza di un « danno grave ed irreparabile» derivante da tale esecuzione. A questo riguardo, il danno non deve necessariamente essere costituito dalla distruzione di un bene infungibile, giacchè può derivare anche dalla necessità di dover pagare una spropositata somma di denaro, che metta in pericolo non solo la possibilità di recupero, ma altresì elida in modo estremamente rilevante il patrimonio dell'obbligato. (La Corte ha peraltro inteso precisare che, in quest'ultimo caso, l'istante deve pur sempre dimostrare che la somma da versare in esecuzione della condanna abbia un'incidenza rilevante sul proprio patrimonio, non potendosi ritenere il « grave ed irreparabile» danno solo in base a considerazioni di carattere oggettivo).
Cass. pen. n. 32942/2005
Ai fini della sospensione, giusta quanto previsto all'art. 612 c.p.p., dell'esecuzione della condanna civile, non può essere considerato danno “grave ed irreparabile” quello che, trattandosi di condanna al versamento di una somma di danaro, si voglia far derivare dalla difficoltà di reperimento di tale somma o dalle precarie condizioni economiche dell'obbligato.
Cass. pen. n. 2992/1996
Deve ritenersi ai fini della sospensione dell'esecuzione della condanna civile in pendenza di ricorso per cassazione, che il requisito del grave ed irreparabile danno possa prodursi anche in conseguenza di un'esecuzione che abbia ad oggetto beni fungibili ed in particolare somme di denaro allorché, per la situazione economica precaria del soggetto passivo e per il palese stato di insolvibilità del creditore procedente, appaia altamente probabile che il debitore vada incontro a disagi sproporzionati ed all'impossibilità, in caso di cessazione della sentenza oggetto di ricorso, di recuperare la somma versata.
Cass. pen. n. 4380/1995
Il danno grave ed irreparabile che può derivare dalla esecuzione della condanna civile, in considerazione del quale la Cassazione può sospendere tale esecuzione deve essere inteso nel senso di pregiudizio eccessivo che il debitore subisce, ossia tale da risolversi nella distruzione o disintegrazione del bene controverso. Pertanto quando la condanna abbia riguardo al versamento di una somma di denaro, stante la fungibilità di tale bene, la irreparabilità del danno deve essere esclusa; d'altro canto tale concetto non può essere confuso con le concrete difficoltà di recupero della somma né le precarie condizioni economiche dello obbligato possono costituire valido motivo a sostegno dell'istanza di sospensione posto che l'irreparabilità del danno deve concretarsi nell'impossibilità o inutilità della reintegrazione del diritto dell'esecutato anche sotto forma di risarcimento.
Cass. pen. n. 1471/1992
Mentre l'art. 612 c.p.p. regola l'istituto della sospensione, da parte della Cassazione, dell'esecuzione della condanna civile, nessun sistema analogo di sospensione dell'esecuzione è previsto per la condanna al ristoro delle spese processuali sostenute dalla parte civile.