(massima n. 1)
Ai fini della sospensione, giusta quanto previsto all'art. 612 c.p.p., dell'esecuzione della condanna civile, non può essere considerato danno “grave ed irreparabile” quello che, trattandosi di condanna al versamento di una somma di danaro, si voglia far derivare dalla difficoltà di reperimento di tale somma o dalle precarie condizioni economiche dell'obbligato.