(massima n. 1)
Ai fini dell'accoglimento da parte della Corte di cassazione della richiesta di sospensione dell'esecuzione della condanna civile (art. 612 c.p.p.), l'istante deve fornire la prova dell'esistenza di un « danno grave ed irreparabile» derivante da tale esecuzione. A questo riguardo, il danno non deve necessariamente essere costituito dalla distruzione di un bene infungibile, giacchè può derivare anche dalla necessità di dover pagare una spropositata somma di denaro, che metta in pericolo non solo la possibilità di recupero, ma altresì elida in modo estremamente rilevante il patrimonio dell'obbligato. (La Corte ha peraltro inteso precisare che, in quest'ultimo caso, l'istante deve pur sempre dimostrare che la somma da versare in esecuzione della condanna abbia un'incidenza rilevante sul proprio patrimonio, non potendosi ritenere il « grave ed irreparabile» danno solo in base a considerazioni di carattere oggettivo).