(massima n. 1)
Ai fini della sospensione dell'esecuzione di una condanna civile, ai sensi dell'art. 612 c.p.p., può costituire danno grave ed irreparabile anche quello derivante dal versamento di una somma di denaro, quando questa sia particolarmente elevata in rapporto alle complessive disponibilità dell'obbligato e questi corra quindi il rischio di essere privato di beni necessari per le sue esigenze esistenziali; condizioni, queste, che si verificano, nel caso di soggetto titolare di soli redditi da lavoro, quando l'adempimento dell'obbligazione non gli consentirebbe il mantenimento del suo tenore di vita o comunque il ripristino, in termini ragionevoli, della situazione patrimoniale pregiudicata dall'esecuzione, tenuto anche conto dei limiti di pignorabilità stabiliti dalla legge. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha ritenuto che non costituisse danno grave ed irreparabile quello che poteva derivare, per un soggetto titolare di soli redditi da lavoro, dal versamento di una somma di euro 10.320, corrispondente a circa otto mensilità di retribuzione, avuto anche riguardo al fatto che trattavasi di soggetto coniugato, il cui coniuge fruiva di altra e maggiore retribuzione).