(massima n. 1)
Il danno grave ed irreparabile che può derivare dalla esecuzione della condanna civile, in considerazione del quale la Cassazione può sospendere tale esecuzione deve essere inteso nel senso di pregiudizio eccessivo che il debitore subisce, ossia tale da risolversi nella distruzione o disintegrazione del bene controverso. Pertanto quando la condanna abbia riguardo al versamento di una somma di denaro, stante la fungibilità di tale bene, la irreparabilità del danno deve essere esclusa; d'altro canto tale concetto non può essere confuso con le concrete difficoltà di recupero della somma né le precarie condizioni economiche dello obbligato possono costituire valido motivo a sostegno dell'istanza di sospensione posto che l'irreparabilità del danno deve concretarsi nell'impossibilità o inutilità della reintegrazione del diritto dell'esecutato anche sotto forma di risarcimento.