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Articolo 565 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Intervento tardivo

Dispositivo dell'art. 565 Codice di procedura civile

(1)I creditori chirografari che intervengono oltre l'udienza indicata nell'articolo 564 secondo comma (2), ma prima di quella prevista nell'articolo 596 (3), concorrono alla distribuzione di quella parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante e di quelli intervenuti in precedenza e a norma dell'articolo seguente.

Note

(1) Articolo così modificato dal D.L. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
(2) L'udienza a cui la norma in analisi si riferisce è quella di cui al precedente art. 564 del c.p.c., ovvero la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita.
(3) Si tratta dell'udienza che viene celebrata per la formazione del progetto di distribuzione (si veda art. 596 del c.p.c.).

Spiegazione dell'art. 565 Codice di procedura civile

Con la presente norma il legislatore ha inteso disciplinare il termine e gli effetti dell’intervento tardivo, parallelamente a quanto disposto dall’art. 528 del c.p.c. in tema di espropriazione mobiliare.
La norma riguarda i soli creditori chirografari che, con o senza titolo esecutivo, intervengono dopo l’udienza fissata per l’autorizzazione della vendita, ma prima di quella in cui ex art. 596 del c.p.c. si approva il progetto di distribuzione del ricavato predisposto dal giudice dell’esecuzione.
Il termine finale, che viene fatto coincidere con l’istanza di cui all’art. 596 c.p.c., va inteso nel senso che la preclusione opera solo se la discussione del progetto ha avuto effettivamente luogo, mentre non può riferirsi ai casi in cui la stessa sia stata rinviata per qualsiasi motivo.

Nella fase distributiva i creditori chirografari tardivi sono postergati al creditore procedente, al pignorante successivo tempestivo e ai creditori tempestivi, nonché, ai creditori che hanno diritto di prelazione (come si desume dall’art. 566 del c.p.c.), i quali vanno soddisfatti a preferenza di tutti i creditori chirografari.

In dottrina ha formato oggetto di discussione e di divergenti opinioni il tema della individuazione dei poteri espropriativi o di impulso processuale dei creditori chirografari tardivi titolati.
Secondo una prima tesi tali creditori, sebbene muniti di titolo esecutivo, hanno solo il diritto di concorrere alla distribuzione del ricavato della vendita e non quello di promuovere atti della procedura esecutiva (quest’ultimo spetterebbe solo agli intervenienti titolati tempestivi).
Secondo un’altra tesi, invece, il tempo dell'intervento non dovrebbe influire sul potere di impulso processuale, il quale dipende soltanto dal titolo, con la conseguenza che anche il creditore interveniente tardivo, purché titolato, ha il potere di provocare i singoli atti della procedura.

Ci si è chiesti se sia ammissibile un intervento più che tardivo, che si spieghi all'udienza di discussione del progetto di graduazione dei crediti di cui all' art. 596 o successivamente, e quali eventualmente siano gli effetti.
In assenza di alcuna indicazione normativa al riguardo, si è sostenuto in dottrina che nessuna ragione teorica impedisce un intervento così tardivo, ritenendosi accettabile la complicazione processuale che può derivare dalla necessità di predisporre un nuovo progetto o di integrare quello già formato a favore degli ultimi creditori intervenienti.
Per quanto concerne il concorso nella ripartizione del ricavato, i creditori chirografari ultratardivi possono soddisfarsi soltanto sulla parte di somma che residua dopo che si è provveduto al pagamento di tutti i creditori iscritti e privilegiati in ogni tempo intervenuti, dei creditori chirografari tempestivi e di quelli intervenuti prima dell'udienza ex art. 596 c.p.c.

Secondo altra parte della dottrina, invece, dopo l'udienza di discussione del piano di riparto l'intervento deve considerarsi inefficace, con la conseguenza che l'eventuale residuo dovrebbe essere consegnato al debitore.

Una particolare ipotesi ricorre allorché manchi l'udienza ex art. 596 per la partecipazione alla procedura del solo creditore pignorante ( art. 510, 1° co.): in questo caso l'intervento di altri creditori è ammissibile fino a che non sia stato emanato l'ordine di pagare.

Massime relative all'art. 565 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 6432/2015

In tema di espropriazione immobiliare, la previsione, ex art. 565 c.p.c., - sia nel testo ante riforma di cui al d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, che in quello ad essa successivo - secondo cui il limite temporale ultimo dell'intervento tardivo del creditore chirografario è "prima dell'udienza di cui all'art. 596 c.p.c.", doveva e deve intendersi nel senso che tale intervento è ormai precluso dopo che l'udienza abbia avuto inizio (nella data e nell'ora fissate) e si sia ivi svolta un'attività di trattazione effettiva, ancorché venga disposto, in esito ad essa, un rinvio in prosieguo, restando, invece, lo stesso ancora possibile se, in tale udienza, siano compiute attività esclusivamente dirette a rimediare ad una nullità impediente il suo normale svolgimento e finalizzate all'adozione del conseguente provvedimento, con fissazione di una nuova udienza ex art. 596 c.p.c., ovvero se l'udienza stessa non venga tenuta per mero rinvio derivante da ragioni di ufficio. In tali casi, l'intervento è ancora possibile prima dell'udienza di rinvio.

Cass. civ. n. 7296/2003

Nell'ambito dell'esecuzione forzata, l'intervento spiegato dal creditore munito del titolo esecutivo e garantito da ipoteca, dopo l'udienza di autorizzazione alla vendita ma prima della udienza fissata per la distribuzione del ricavato, per quanto tardivo, produce per tutto il successivo corso della procedura esecutiva gli stessi effetti dell'intervento tempestivo, ed in particolare abilita il creditore intervenuto al compimento di atti esecutivi.

Cass. civ. n. 1505/1967

Al creditore procedente non spetta per la sua qualità una particolare situazione di vantaggio nei confronti degli altri creditori intervenuti nel procedimento di espropriazione forzata, con i quali partecipi in parità di condizioni alla distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita dei beni che ne sono oggetto, salvo il rispetto delle legittime cause di prelazioni. Ne consegue che il disposto dell'art. 565 c.p.c., il quale stabilisce che i creditori chirografari, intervenuti tardivamente dopo l'udienza di autorizzazione della vendita, partecipano soltanto alla distribuzione di quella parte del prezzo che sopravanza dopo soddisfatti i crediti del creditore procedente e dei creditori intervenuti in precedenza, si applica anche al creditore procedente nel caso in cui questi abbia fatto valere, dopo detta udienza, un credito maggiore o un altro credito oltre i limiti di quanto richiesto nell'atto di precetto e, comunque, prima di tale udienza, per cui ha diritto soltanto a partecipare alla distribuzione del residuo prezzo in parità di condizioni con gli altri creditori chirografari intervenuti anch'essi dopo tale udienza.

Cass. civ. n. 90/1965

L'intervento, predisposto per consentire ai creditori iscritti o privilegiati di partecipare alla distribuzione delle somme conseguite dalla vendita dei beni espropriati, è valido ed operante se spiegato prima dell'udienza prevista dall'art. 596 c.p.c., cioè dell'udienza che il giudice dell'esecuzione, nel depositare in cancelleria il progetto di distribuzione, fissa per l'audizione dei creditori e del debitore. Il termine predetto ha natura perentoria ma, nonostante il suo carattere d'indilazionabilità, non può ritenersi condizionato all'effettiva celebrazione di quell'udienza la quale, in tanto può funzionare da dies ad quem in quanto l'adempimento processuale della discussione del progetto abbia avuto effettivamente luogo. (Nella specie, l'udienza fissata per l'audizione delle parti, fu rinviata per l'irregolare notificazione dell'avviso al debitore esecutato).

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