Con la presente norma il legislatore ha inteso disciplinare il termine e gli effetti dell’intervento tardivo, parallelamente a quanto disposto dall’
art. 528 del c.p.c. in tema di espropriazione mobiliare.
La norma riguarda i soli creditori chirografari che, con o senza
titolo esecutivo, intervengono dopo l’
udienza fissata per l’autorizzazione della vendita, ma prima di quella in cui ex
art. 596 del c.p.c. si approva il progetto di distribuzione del ricavato predisposto dal giudice dell’esecuzione.
Il termine finale, che viene fatto coincidere con l’istanza di cui all’art. 596 c.p.c., va inteso nel senso che la preclusione opera solo se la discussione del progetto ha avuto effettivamente luogo, mentre non può riferirsi ai casi in cui la stessa sia stata rinviata per qualsiasi motivo.
Nella fase distributiva i creditori chirografari tardivi sono postergati al
creditore procedente, al pignorante successivo tempestivo e ai creditori tempestivi, nonché, ai creditori che hanno
diritto di prelazione (come si desume dall’
art. 566 del c.p.c.), i quali vanno soddisfatti a preferenza di tutti i creditori chirografari.
In dottrina ha formato oggetto di discussione e di divergenti opinioni il tema della individuazione dei poteri espropriativi o di impulso processuale dei creditori chirografari tardivi titolati.
Secondo una prima tesi tali creditori, sebbene muniti di titolo esecutivo, hanno solo il diritto di concorrere alla distribuzione del ricavato della vendita e non quello di promuovere atti della procedura esecutiva (quest’ultimo spetterebbe solo agli intervenienti titolati tempestivi).
Secondo un’altra tesi, invece, il tempo dell'intervento non dovrebbe influire sul potere di impulso processuale, il quale dipende soltanto dal titolo, con la conseguenza che anche il creditore interveniente tardivo, purché titolato, ha il potere di provocare i singoli atti della procedura.
Ci si è chiesti se sia ammissibile un intervento più che tardivo, che si spieghi all'udienza di discussione del progetto di graduazione dei crediti di cui all' art. 596 o successivamente, e quali eventualmente siano gli effetti.
In assenza di alcuna indicazione normativa al riguardo, si è sostenuto in dottrina che nessuna ragione teorica impedisce un intervento così tardivo, ritenendosi accettabile la complicazione processuale che può derivare dalla necessità di predisporre un nuovo progetto o di integrare quello già formato a favore degli ultimi creditori intervenienti.
Per quanto concerne il concorso nella ripartizione del ricavato, i creditori chirografari ultratardivi possono soddisfarsi soltanto sulla parte di somma che residua dopo che si è provveduto al pagamento di tutti i
creditori iscritti e privilegiati in ogni tempo intervenuti, dei creditori chirografari tempestivi e di quelli intervenuti prima dell'udienza ex art. 596 c.p.c.
Secondo altra parte della dottrina, invece, dopo l'udienza di discussione del piano di riparto l'intervento deve considerarsi inefficace, con la conseguenza che l'eventuale residuo dovrebbe essere consegnato al
debitore.
Una particolare ipotesi ricorre allorché manchi l'udienza ex art. 596 per la partecipazione alla procedura del solo
creditore pignorante ( art. 510, 1° co.): in questo caso l'intervento di altri creditori è ammissibile fino a che non sia stato emanato l'ordine di pagare.