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Articolo 564 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Facoltā dei creditori intervenuti

Dispositivo dell'art. 564 Codice di procedura civile

I creditori intervenuti non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita partecipano all'espropriazione dell'immobile pignorato e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti (1) (2).

Note

(1) E' bene precisare che solamente i creditori muniti di titolo possono proporre l'istanza di vendita, oppure possono proporre domanda di sostituzione del custode o, ancora, fare istanza di assegnazione. Diversamente, i creditori che sono intervenuti tempestivamente, ma che sono privi di titolo non sono titolari di alcun potere d'impulso, ovvero non possono provocare i singoli atti dell'espropriazione.
Si precisa, inoltre, che l'esistenza del titolo esecutivo va valutata non al momento dell'intervento, ma nel momento in cui, una volta intervenuta la rinunzia da parte del creditore pignorante, l'interesse del creditore intervenuto a far proseguire il processo esecutivo diventa attuale e concreto.
(2) L'intervento si ritiene tempestivo fino al momento in cui il giudice dell'esecuzione non abbia autorizzato la vendita. In tal modo, è possibile consentire ai creditori non muniti di titolo esecutivo, ma che sono intervenuti tempestivamente, di avvalersi del riconoscimento ai sensi dell'art. 499 del c.p.c., V e VI comma.

Spiegazione dell'art. 564 Codice di procedura civile

La disposizione in esame, con la quale si disciplinano le facoltà dei creditori intervenuti nell'espropriazione immobiliare, è stata sostituita dall'art. 2, 3° co., lett. e), n. 23, D.L. 14.3.2005, n. 35, convertito in L. 14.5.2005, n. 80, il quale ha anche abrogato il precedente art. 563 sulle condizioni di intervento.

L'abrogazione dell' art. 563, che espressamente consentiva l'intervento nell'espropriazione immobiliare anche dei creditori titolari di crediti sottoposti a condizione o termine, si giustifica in quanto la disciplina delle condizioni per l'intervento è adesso rimessa, per ogni tipologia di espropriazione, alla disposizione generale dell' art. 499.

L'intervento presuppone che sia già stata attuato il pignoramento e si distingue a seconda che sia tempestivo (è tale quello contemplato dalla disposizione in esame) oppure tardivo ex art. 565.
Il creditore che spiega intervento tempestivo ha il diritto di compiere le attività indicate nella norma in esame ed all' art. 499, 4° co., mentre chi compie intervento tardivo può compiere le sole attività indicate nell' art. 565 c.p.c.; quest’ultimo, in sede di ripartizione del ricavato dalla vendita, sarà postergato al creditore pignorante e ai creditori intervenuti tempestivamente, salvi ovviamente i diritti di prelazione.

E’ qualificato come tempestivo l'intervento effettuato non oltre l'udienza fissata per l'autorizzazione della vendita; come può notarsi, l'espressione utilizzata dalla presente norma differisce da quella di cui all' art. 499, 2° co., la quale, invece, dispone che l'intervento avvenga “prima che sia tenuta l'udienza”.

Mentre prima della riforma del 2005 si riteneva che il cancelliere fosse tenuto ad informare ex art. 160 delle disp. att. c.p.c. il creditore pignorante dell'avvenuto intervento (tempestivo) solo nell'ambito dell'espropriazione mobiliare, l'abrogazione dell' art. 527 e l'estensione del pignoramento ad ogni forma di espropriazione (ex art. 499, 4° co.), consentono di affermare che, anche nell'ambito dell'espropriazione immobiliare, il cancelliere è tenuto a notiziare il creditore pignorante dell'avvenuto intervento.
In tal modo si vuole consentire allo stesso creditore procedente di indicare al creditore intervenuto l'esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, invitandolo così, se fornito di titolo esecutivo, ad assoggettarli all'espropriazione in aggiunta al bene già colpito

Per quanto concerne le eventuali controversie che possono insorgere in ordine alla natura tempestiva o meno dell'intervento, si ritiene che queste debbano essere risolte dal giudice dell'esecuzione con ordinanza ex art. 487 del c.p.c., avverso la quale la parte interessata avrà il diritto di proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 del c.p.c..

Secondo quanto è dato desumere dall’art. 500 del c.p.c., l'intervento dà diritto a:
a) concorrere alla distribuzione della somma ricavata
b) partecipare all'espropriazione del bene pignorato, nonché provocarne i singoli atti secondo le disposizioni previste per le singole forme di espropriazione. La richiesta di partecipare alla ripartizione del ricavato costituisce l'elemento comune a tutti i tipi di intervento, con o senza titolo esecutivo, tempestivo o tardivo (il titolo esecutivo, infatti, non solo non è condizione per la partecipazione al riparto ma nemmeno costituisce, a favore di chi ne è munito, causa di preferenza nel riparto medesimo).

Va, tuttavia, precisato che secondo quanto previsto dal nuovo art. 510 del c.p.c., il possesso del titolo esecutivo è essenziale in sede di riparto al fine di poter effettivamente ricevere la somma di denaro spettante, disponendo che le somme di competenza dei creditori intervenuti senza titolo esecutivo debbano essere provvisoriamente accantonate.
L’accantonamento, in particolare, può essere disposto dal giudice in presenza di due condizioni:
  1. la proposizione di un’istanza ad hoc da parte del creditore interessato;
  2. la sussistenza di una prova documentale, da allegare all’istanza di accantonamento, da cui risulti di aver tempestivamente proposto domanda giudiziale per ottenere, in relazione al credito per cui è stato effettuato l’intervento, un titolo esecutivo.

La partecipazione all'espropriazione, riservata ai soli creditori intervenuti tempestivamente (anche se non titolati) si concretizza nella possibilità di essere sentiti e di proporre al giudice le proprie osservazioni all'udienza di vendita, come disposto dall’art. 569 del c.p.c. e, più in generale, tutte le volte in cui il giudice dell'esecuzione deve o ritiene necessario sentire le parti.

Massime relative all'art. 564 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 22483/2014

Nella procedura esecutiva per espropriazione immobiliare, il creditore chirografario intervenuto oltre l'udienza di autorizzazione alla vendita ma prima di quella prevista dall'art. 596 cod. proc. civ., pur concorrendo alla distribuzione del ricavato, non ha il potere di compiere atti di impulso della procedura, per essere detta facoltā riservata, a mente dell'art. 566 cod. proc. civ., ai creditori iscritti e privilegiati muniti di titolo esecutivo.

Cass. civ. n. 689/2012

In tema di espropriazione immobiliare, l'intervento dei creditori - sia ai sensi dell'art. 563 c.p.c., applicabile agli interventi avvenuti prima del 1° marzo 2006, ed abrogato dall'art. 2, comma 3, lett. e) n. 22, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80, sia ai sensi dell'art. 564 c.p.c., come sostituito dall'art. 2, comma 3, lett. e) n. 23 del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge n. 80 del 2005 - č tempestivo se avvenuto anche oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita, quando, per qualsiasi causa, questa sia stata differita, sempreché sia avvenuto prima dell'emissione dell'ordinanza di vendita.

La sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo posto a base di un intervento nel processo esecutivo immobiliare, ove sopravvenuta dopo l'intervento, determina la sospensione cd. esterna del processo quando questo dovrebbe proseguire su impulso del creditore intervenuto che intenda avvalersi del suo titolo esecutivo ai sensi dell'art. 564, ultimo inciso, c.p.c. (o dell'art. 566, ultimo inciso, c.p.c.); in particolare, essa impedisce, nei confronti di quest'ultimo, soltanto temporaneamente il compimento di quegli atti di impulso del processo esecutivo che ha diritto di compiere surrogandosi al pignorante, che al processo esecutivo abbia rinunciato.

Cass. civ. n. 1994/1973

Secondo le norme degli artt. 306, 564 e 629 c.p.c., l'esistenza, a favore del creditore intervenuto, di un titolo esecutivo, che lo abiliti a provocare gli atti dell'esecuzione, va valutata, non giā al momento dell'intervento, ma con riferimento a quello in cui, verificatasi la rinunzia del creditore pignorante, diviene concreto ed attuale l'interesse del medesimo creditore intervenuto a far proseguire il processo esecutivo.

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