La disposizione in esame, con la quale si disciplinano le facoltà dei
creditori intervenuti nell'espropriazione immobiliare, è stata sostituita dall'art. 2, 3° co., lett. e), n. 23, D.L. 14.3.2005, n. 35, convertito in L. 14.5.2005, n. 80, il quale ha anche abrogato il precedente art. 563 sulle condizioni di intervento.
L'abrogazione dell' art. 563, che espressamente consentiva l'intervento nell'espropriazione immobiliare anche dei creditori titolari di crediti sottoposti a condizione o termine, si giustifica in quanto la disciplina delle condizioni per l'intervento è adesso rimessa, per ogni tipologia di espropriazione, alla disposizione generale dell' art. 499.
L'intervento presuppone che sia già stata attuato il
pignoramento e si distingue a seconda che sia tempestivo (è tale quello contemplato dalla disposizione in esame) oppure tardivo ex art. 565.
Il
creditore che spiega intervento tempestivo ha il diritto di compiere le attività indicate nella norma in esame ed all' art.
499, 4° co., mentre chi compie intervento tardivo può compiere le sole attività indicate nell' art. 565 c.p.c.; quest’ultimo, in sede di ripartizione del ricavato dalla vendita, sarà postergato al
creditore pignorante e ai creditori intervenuti tempestivamente, salvi ovviamente i diritti di prelazione.
E’ qualificato come tempestivo l'intervento effettuato non oltre l'udienza fissata per l'autorizzazione della vendita; come può notarsi, l'espressione utilizzata dalla presente norma differisce da quella di cui all' art.
499, 2° co., la quale, invece, dispone che l'intervento avvenga “
prima che sia tenuta l'udienza”.
Mentre prima della riforma del 2005 si riteneva che il cancelliere fosse tenuto ad informare ex
art. 160 delle disp. att. c.p.c. il creditore pignorante dell'avvenuto intervento (tempestivo) solo nell'ambito dell'espropriazione mobiliare, l'abrogazione dell' art. 527 e l'estensione del pignoramento ad ogni forma di espropriazione (ex art.
499, 4° co.), consentono di affermare che, anche nell'ambito dell'espropriazione immobiliare, il
cancelliere è tenuto a notiziare il creditore pignorante dell'avvenuto intervento.
In tal modo si vuole consentire allo stesso creditore procedente di indicare al creditore intervenuto l'esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, invitandolo così, se fornito di
titolo esecutivo, ad assoggettarli all'espropriazione in aggiunta al bene già colpito
Per quanto concerne le eventuali controversie che possono insorgere in ordine alla natura tempestiva o meno dell'intervento, si ritiene che queste debbano essere risolte dal giudice dell'esecuzione con
ordinanza ex
art. 487 del c.p.c., avverso la quale la parte interessata avrà il diritto di proporre
opposizione agli atti esecutivi ex
art. 617 del c.p.c..
Secondo quanto è dato desumere dall’
art. 500 del c.p.c., l'intervento dà diritto a:
a) concorrere alla
distribuzione della somma ricavata
b) partecipare all'espropriazione del bene pignorato, nonché provocarne i singoli atti secondo le disposizioni previste per le singole forme di espropriazione. La richiesta di partecipare alla ripartizione del ricavato costituisce l'elemento comune a tutti i tipi di intervento, con o senza titolo esecutivo, tempestivo o tardivo (il
titolo esecutivo, infatti, non solo non è condizione per la partecipazione al riparto ma nemmeno costituisce, a favore di chi ne è munito, causa di preferenza nel riparto medesimo).
Va, tuttavia, precisato che secondo quanto previsto dal nuovo
art. 510 del c.p.c., il possesso del titolo esecutivo è essenziale in sede di riparto al fine di poter effettivamente ricevere la somma di denaro spettante, disponendo che le somme di competenza dei creditori intervenuti senza titolo esecutivo debbano essere provvisoriamente accantonate.
L’accantonamento, in particolare, può essere disposto dal giudice in presenza di due condizioni:
-
la proposizione di un’istanza ad hoc da parte del creditore interessato;
-
la sussistenza di una prova documentale, da allegare all’istanza di accantonamento, da cui risulti di aver tempestivamente proposto domanda giudiziale per ottenere, in relazione al credito per cui è stato effettuato l’intervento, un titolo esecutivo.
La partecipazione all'espropriazione, riservata ai soli creditori intervenuti tempestivamente (anche se non titolati) si concretizza nella possibilità di essere sentiti e di proporre al giudice le proprie osservazioni all'udienza di vendita, come disposto dall’
art. 569 del c.p.c. e, più in generale, tutte le volte in cui il giudice dell'esecuzione deve o ritiene necessario sentire le parti.