(massima n. 1)
L'intervento, predisposto per consentire ai creditori iscritti o privilegiati di partecipare alla distribuzione delle somme conseguite dalla vendita dei beni espropriati, è valido ed operante se spiegato prima dell'udienza prevista dall'art. 596 c.p.c., cioè dell'udienza che il giudice dell'esecuzione, nel depositare in cancelleria il progetto di distribuzione, fissa per l'audizione dei creditori e del debitore. Il termine predetto ha natura perentoria ma, nonostante il suo carattere d'indilazionabilità, non può ritenersi condizionato all'effettiva celebrazione di quell'udienza la quale, in tanto può funzionare da dies ad quem in quanto l'adempimento processuale della discussione del progetto abbia avuto effettivamente luogo. (Nella specie, l'udienza fissata per l'audizione delle parti, fu rinviata per l'irregolare notificazione dell'avviso al debitore esecutato).