(massima n. 1)
Al creditore procedente non spetta per la sua qualitą una particolare situazione di vantaggio nei confronti degli altri creditori intervenuti nel procedimento di espropriazione forzata, con i quali partecipi in paritą di condizioni alla distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita dei beni che ne sono oggetto, salvo il rispetto delle legittime cause di prelazioni. Ne consegue che il disposto dell'art. 565 c.p.c., il quale stabilisce che i creditori chirografari, intervenuti tardivamente dopo l'udienza di autorizzazione della vendita, partecipano soltanto alla distribuzione di quella parte del prezzo che sopravanza dopo soddisfatti i crediti del creditore procedente e dei creditori intervenuti in precedenza, si applica anche al creditore procedente nel caso in cui questi abbia fatto valere, dopo detta udienza, un credito maggiore o un altro credito oltre i limiti di quanto richiesto nell'atto di precetto e, comunque, prima di tale udienza, per cui ha diritto soltanto a partecipare alla distribuzione del residuo prezzo in paritą di condizioni con gli altri creditori chirografari intervenuti anch'essi dopo tale udienza.