Cass. civ. n. 28513/2025
L'iscrizione a ruolo del processo esecutivo (immobiliare e presso terzi) va effettuata nel termine perentorio previsto dagli artt. 543 e 557 c.p.c., mediante il deposito di copie, attestate conformi agli originali dall'avvocato del creditore, degli atti indicati in tali norme; il tardivo deposito delle copie attestate conformi determina l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione del processo, onde non è suscettibile di sanatoria l'eventuale deposito di copie non attestate conformi, oltre il suddetto termine perentorio, neppure mediante il deposito tardivo delle attestazioni di conformità mancanti. (Principio affermato in sede di rinvio pregiudiziale ex art.363-bis c.p.c.). (Enuncia principio ex art. 363 - bis c.p.c.)
Cass. civ. n. 3494/2025
In tema di esecuzione immobiliare, il termine perentorio di 15 giorni per l'iscrizione a ruolo della procedura, previsto dall'art. 557, comma 2, c.p.c., decorre dalla consegna dell'atto di pignoramento, da parte dell'ufficiale giudiziario, al creditore, restando irrilevante che questo lo ritiri tardivamente, sia perché l'art. 555, ultimo comma, c.p.c., non stabilisce un termine per tale adempimento, limitandosi a disporre che debba avvenire "senza ritardo", sia perché il debitore esecutato non riceve alcun pregiudizio in conseguenza della tardività dovendo gli ulteriori atti di procedura, in ogni caso, essere compiuti entro il termine di 45 giorni ai sensi dell'art. 497 c.p.c.
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La violazione del termine di 15 giorni previsto dall'art. 557, comma 2, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, costituisce una ipotesi tipica di estinzione del processo di esecuzione, che la parte interessata deve far valere a norma dell'art. 630 c.p.c. e, in caso di rigetto dell'eccezione, col reclamo previsto dalla citata disposizione, non già con l'opposizione agli atti esecutivi.
Cass. civ. n. 6426/2009
In tema di esecuzione forzata, il deposito del titolo esecutivo, prescritto dall'art. 557, secondo comma, cod. proc. civ., è volto a consentire al giudice dell'esecuzione di accertare che la parte istante, come affermato nel precetto e nel pignoramento, ha diritto di procedere all'espropriazione immobiliare, ed in mancanza di esso il debitore può far valere, con l'opposizione di cui all'art. 617 cod. proc. civ., la nullità degli atti successivi, entro il termine di decadenza decorrente dalla conoscenza legale di ciascuno di essi; non essendo peraltro previsto un termine per tale adempimento, l'effettuazione del deposito nel corso del giudizio di opposizione impedisce la pronuncia della nullità, in quanto l'intervenuta dimostrazione del possesso del titolo da parte del creditore istante consente di ritenere raggiunto lo scopo perseguito dalla regola violata.
Cass. civ. n. 6957/2007
Il deposito del titolo esecutivo e del precetto, onde consentire al giudice di accertare la loro regolarità formale, al fine di procedere all'espropriazione immobiliare, non è soggetto a termine perentorio (art. 557, secondo comma, c.p.c.), e pertanto non è nulla l'ordinanza di vendita, se tali atti sono allegati al fascicolo dell'esecuzione in un momento successivo a quello disposto dalla norma
Cass. civ. n. 2370/1964
In tema di espropriazione immobiliare, il termine di cinque giorni dall'atto di pignoramento, fissato dal secondo comma dell'art. 557 c.p.c. per il deposito, nella cancelleria del tribunale competente per la esecuzione, del titolo esecutivo o del precetto, è ordinatorio e non perentorio. Di conseguenza, non può ritenersi indispensabile, ai fini della validità dell'esecuzione, la certificazione da parte del cancelliere della data precisa in cui il deposito sia stato effettuato dalle parti, restando adempiuto, con la materiale acquisizione del titolo e del precetto al fascicolo del processo esecutivo, il precetto della legge, inteso a consentire al giudice dell'esecuzione di procedere all'accertamento della regolarità formale di detti documenti prima di disporre l'ulteriore corso della espropriazione forzata.