(massima n. 1)
L'art. 514, primo comma n. 4 (numero, peraltro, abrogato dall'art. 3, primo comma, della legge 24 febbraio 2006, n. 52, a decorrere dal 1° marzo 2006), c.p.c., che sancisce l'impignorabilitą dei beni strumentali indispensabili per l'esercizio dell'attivitą professionale, artistica, di lavoratore autonomo o di imprenditore che trae dal proprio lavoro la fonte della sua sussistenza, pone come criterio di discrimine un concetto di indispensabilitą relativo che va riferito alle concrete condizioni di esercizio dell'attivitą del debitore al fine di escludere che l'impignorabilitą si estenda a beni che costituiscano una dotazione sovrabbondante o a soggetti che esercitano la loro attivitą di impresa con una dotazione di capitale e organizzazione prevalente rispetto all'attivitą personale. Il riscontro dei requisiti di indispensabilitą del bene e di personalitą dell'attivitą di impresa costituiscono l'oggetto di un accertamento di fatto che, per la sua natura, deve ritenersi riservato al giudice di merito e, quindi, sottratto al controllo di legittimitą se congruamente ed esaurientemente motivato. (Nella specie, relativa all'opposizione al pignoramento di 17 ambulanze proposta da un'associazione svolgente attivitą di pronto soccorso e trasporto dei malati con l'apporto di 83 soci operativi, con largo impiego di forza lavoro dipendente e capitale impiegato nelle attrezzature, tra cui le 17 ambulanze pignorate ed altre 6 non pignorate, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la sussistenza dei presupposti di applicabilitą dell'art. 514, primo comma n. 4, c.p.c., tenuto conto dell'attivitą svolta dall'associazione sotto la forma giuridica della Onlus ed evidenziato, in particolare, che a tale attivitą andava attribuito il carattere di impresa collettiva in cui il rilievo della forza di lavoro salariata costituita da 11 dipendenti, dell'aspetto organizzativo e dell'impiego di capitali era prevalente rispetto all'attivitą svolta a livello personale dagli 83 soci).