La norma in esame (applicabile non soltanto qualora sia stata chiesta la
vendita forzata, ma anche l'
assegnazione ) si occupa delle modalità di esecuzione della vendita forzata qualora oggetto di
pignoramento siano stati frutti pendenti, bachi da seta ovvero gli strumenti utilizzati dal proprietario di un fondo per la sua coltivazione ed il suo mantenimento, disponendo precise limitazioni temporali.
Occorre, comunque, precisare che l'istanza di vendita o di assegnazione deve essere pur sempre presentata entro il termine dei 45 giorni dal pignoramento ai sensi dell'
art. 497 del c.p.c..
Di conseguenza, ricevuta l'istanza di vendita, il
giudice dell'esecuzione deve disporre subito in ordine alle modalità della vendita forzata, ancorché la stessa debba svolgersi soltanto in un momento successivo.
In particolare si dispone che la vendita di frutti pendenti, salvo diverse consuetudini locali, non possa essere disposta se non per il tempo della loro maturazione.
Tale previsione è rivolta, da un lato, a far sì che la vendita si svolga nelle condizioni di mercato più propizie e, dall'altro lato, a evitare il rischio di nullità dell'alienazione per il caso in cui i frutti non vengano ad esistenza.
Qualora, in forza delle consuetudini locali richiamate, si faccia luogo alla vendita forzata dei frutti pendenti, il compratore ne assume tutti i rischi e dovrà provvedere lui alla raccolta.
La vendita dei bachi da seta, invece, non può essere fatta prima che siano in bozzoli.
Per i beni di cui all’
art. 515 del c.p.c. (come si è accennato prima ci si riferisce agli strumenti utilizzati dal proprietario di un fondo per la sua coltivazione ed il suo mantenimento), il giudice dell'esecuzione può differire la vendita per il periodo che ritiene necessario a soddisfare le esigenze dell'azienda agraria.
Il differimento della vendita viene disposto dal giudice dell'esecuzione mediante un provvedimento di rigetto dell'istanza proposta dal
creditore pignorante, indicante tra l’altro il termine entro cui il creditore dovrà riproporre la domanda.
Occorre precisare che durante tale periodo rimarrà sospeso il termine dei 45 giorni previsto dall'
art. 497 del c.p.c..
Secondo la tesi che si ritiene preferibile, il mancato rispetto delle previsioni stabilite dalla norma in esame deve essere fatto valere nei termini e nelle forme dell'
opposizione agli atti esecutivi, ai sensi del secondo comma dell’
art. 617 del c.p.c..