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Articolo 420 bis Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi

Dispositivo dell'art. 420 bis Codice di procedura civile

Quando per la definizione di una controversia di cui all'articolo 409 è necessario risolvere in via pregiudiziale una questione concernente l'efficacia, la validità o l'interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale, il giudice decide con sentenza tale questione, impartendo distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione o, comunque, per la prosecuzione della causa fissando una successiva udienza in data non anteriore a novanta giorni(1)(2).

La sentenza è impugnabile soltanto con ricorso immediato per cassazione da proporsi entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza.

Copia del ricorso per cassazione deve, a pena di inammissibilità del ricorso, essere depositata presso la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata entro venti giorni dalla notificazione del ricorso alle altre parti; il processo e' sospeso dalla data del deposito.

Note

(1) Questo articolo è stato inserito dall'art.18 del D.L.vo 2 febbraio 2006.
(2) La norma trova applicazione nelle ipotesi in cui la clausola contrattuale, da cui dipende la definizione della controversia, sia di contenuto oscuro e possa prestarsi a diverse e contrastanti letture interpretative, oppure sia sospettabile di nullità o inefficacia. Inoltre, il controllo sulle clausole può avvenire solo in primo grado con la conseguenza che la sentenza di accertamento pregiudiziale sull'interpretazione di un contratto collettivo, può essere impugnata solamente con l'immediato ricorso per cassazione risultante dal combinato disposto dell'art. 360 del c.p.c., III comma e art. 361 del c.p.c., I comma.

Spiegazione dell'art. 420 bis Codice di procedura civile

La presente norma è stata inserita dall’art. 18 del D.lgs. n. 40 del 2 febbraio 2006 e disciplina l’ipotesi in cui, per decidere una delle controversie individuali di lavoro elencate all’art. 409 del c.p.c., si renda necessario risolvere preliminarmente (in via pregiudiziale) una questione relativa ad efficacia, validità o interpretazione di clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale.

La possibilità di tale accertamento pregiudiziale non rappresenta una novità per l'ordinamento italiano, in quanto costituisce, in un certo senso, la generalizzazione dell'art. 64 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, norma che, limitatamente al settore pubblico, aveva introdotto una particolare forma di accertamento preventivo sulla validità, efficacia ed interpretazione dei contratti collettivi nazionali, prevedendo l'emanazione di una sentenza non definitiva da parte del giudice di merito, impugnabile solo con ricorso immediato per cassazione (proponibile anche dall'Aran), con automatica sospensione del giudizio di merito.

La norma in esame ha, dunque, ripreso e generalizzato la suddetta disciplina, estendendola anche al di fuori del settore pubblico.
Si ritiene opportuno precisare che questa norma trova applicazione solo con riferimento ai contratti collettivi nazionali, con esclusione, quindi, di quelli aziendali o, comunque, di quelli con efficacia territoriale limitata; inoltre, essa non è neppure applicabile nei seguenti casi:
  1. nel corso di procedimenti arbitrali;
  2. nel caso di controversie promosse ai sensi dell'art. 28 dello st. lav.;
  3. ai contratti collettivi relativi al settore pubblico, per i quali vale ancora l'art. 64, D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, disposizione che non può ritenersi implicitamente abrogata.

Sulla questione pregiudiziale sollevata il giudice deve decidere con sentenza, nella quale dovrà anche dare specifici provvedimenti relativi all’ulteriore istruzione ovvero alla prosecuzione della causa; a tal fine dovrà anche fissare una successiva udienza, la quale non potrà svolgersi prima di 90 giorni.
E’ il caso di precisare che quella qui prevista non costituisce una pregiudizialità in senso tecnico, come quella delineata dall'art. 34 del c.p.c., ma rappresenta, piuttosto, un mero antecedente logico alla decisione nel merito.

Per quanto concerne il requisito della necessità, non è chiaro se il giudice abbia o meno un margine di discrezionalità o se, al contrario, sia obbligato a ricorrere alla decisione in via incidentale.
Si ritiene preferibile la soluzione intermedia, ossia quella secondo cui il giudice sarà tenuto a ricorrere al procedimento di cui alla norma in esame solo allorché la questione interpretativa del contratto collettivo sia "seria".

La sentenza che decide la questione pregiudiziale può essere impugnata soltanto con ricorso immediato per cassazione, il quale va proposto entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione dell’avviso di deposito della sentenza.
L’esame della Suprema Corte si avrà anche se la decisione non definisca, neppure in parte, il giudizio sul merito, ciò che si pone in deroga a quanto previsto in linea generale dal nuovo terzo comma dell’art. 360 del c.p.c., norma che non consente l’immediata ricorribilità per cassazione delle sentenze che decidono questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio.

Legittimati a proporre il ricorso per cassazione sono solo ed esclusivamente le parti del processo di merito, non essendo del resto configurabile nel settore privato un soggetto assimilabile all'Aran.
La produzione del testo integrale del contratto o dell'accordo su cui si basa il ricorso è considerata condizione di proponibilità del ricorso medesimo.


Il terzo comma disciplina le modalità di proposizione del ricorso per cassazione, sanzionando con l’inammissibilità del ricorso stesso il loro mancato rispetto.
In particolare, si dispone:
  1. la notifica del ricorso alle altre parti;
  2. il deposito dello stesso presso la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata entro il termine di venti giorni dalla notifica.

E’ stato posto in evidenza che, nel fissare tale modalità a pena di inammissibilità, il legislatore avrebbe trasformato un onere procedimentale relativo al giudizio di primo grado in un motivo di inammissibilità del ricorso introduttivo di una distinta fase del giudizio, ovvero la fase impugnatoria.

Conclude la norma disponendo che dalla data del deposito il processo è sospeso.
L'automaticità della sospensione è motivata dalla particolare delicatezza delle questioni, la quale rende preferibile prevedere la sospensione del giudizio di merito, al fine di garantire sin da subito l'uniformità delle interpretazioni.
Secondo il disposto dell'art. 146 bis delle disp. att. c.p.c., inoltre, in analogia a quanto già previsto dall'art. 64, D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, è prevista la sospensione (facoltativa e non necessaria), dei processi la cui definizione dipende dalla medesima questione su cui è chiamata a pronunciarsi la Corte di Cassazione ai sensi della norma in esame.

Infine, per quanto concerne la riassunzione del giudizio rimasto sospeso, disciplina applicabile sarà quella dettata dalle norme generali sul ricorso per cassazione.
In particolare, il termine per la riassunzione decorre, anche nei confronti della parte contumace, dalla data di pubblicazione della sentenza di cassazione.

Massime relative all'art. 420 bis Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 29455/2020

In tema di accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti collettivi ex art. 64 del d.lgs. n. 165 del 2001, il sindacato della Corte di cassazione, adita con ricorso immediato in base al comma 3 dello stesso art. 64, non è limitato alla decisione del giudice di merito sulla questione pregiudiziale, ma si estende, anche d'ufficio, ai presupposti di ammissibilità del subprocedimento ivi disciplinato, atteso che la sentenza della Cassazione mira alla rimozione "erga omnes" della situazione di incertezza sollevata e ha, ai sensi del comma 7, un'efficacia rafforzata sugli altri processi riguardanti la medesima questione, consentendo al giudice dei giudizi futuri di decidere nuovamente su di essa solo se non ritiene di uniformarsi alla pronuncia della Corte. (Cassa con rinvio, TRIBUNALE TORINO, 12/03/2019).

Cass. civ. n. 24946/2014

In caso di sospensione del processo a seguito di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 420 bis cod. proc. civ., il termine per la riassunzione del giudizio, a norma dell'art. 297 cod. proc. civ., decorre dalla data di pubblicazione della decisione della Corte di cassazione anche rispetto alla parte contumace, senza che possa dubitarsi della legittimità costituzionale degli articoli 292, terzo comma, e 133, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevedono l'obbligo della comunicazione del deposito della sentenza anche al contumace, stante la funzione di garanzia di conoscibilità legale assolta dalla pubblicazione della sentenza e l'incompatibilità di un meccanismo di riassunzione rimesso alla mera volontà delle parti con il principio di ragionevole durata ex art. 111 Cost.

Cass. civ. n. 14356/2014

Nel pronunciare sentenza ai sensi dell'art. 420 bis cod. proc. civ., il giudice di primo grado può risolvere questioni preliminari, di rito o di merito, al solo scopo di verificare e motivare la rilevanza della questione interpretativa, che è la sola che deve essere esaminata e decisa a cognizione piena e con idoneità alla formazione del giudicato. (Nella specie, la S.C. ha confermato, sul punto, la sentenza di merito che aveva pronunciato anche sulla questione preliminare - risolvendola affermativamente - se al lavoratore ricorrente fosse applicabile la contrattazione collettiva anche nel caso in cui egli aderisse ad un sindacato che non aveva sottoscritto tutti i contratti collettivi oggetto di controversia).

Cass. civ. n. 3304/2012

Il procedimento di accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti collettivi del pubblico impiego ex art. 64 del d.l.vo n. 165 del 2001, come l'analogo procedimento ex art. 420-bis c.p.c., è finalizzato ad assicurare l'uniforme applicazione delle relative clausole e presuppone perciò un'idonea istruttoria al fine della soluzione della questione pregiudiziale con portata generale ed esaustiva, capace cioè di definire in termini chiari ed univoci ogni possibile questione in materia; ne consegue che, qualora la necessaria istruttoria da parte del giudice di merito sia mancata, non essendo tale lacuna rimediabile in sede di legittimità, occorre annullare l'impugnata sentenza e rimettere gli atti al giudice territoriale. (Fattispecie in tema di esatta determinazione del fondo per la retribuzione di risultato spettante al ruolo della dirigenza non medica per l'anno 1993, in ordine alla quale il giudice di merito non aveva considerato un verbale di interpretazione autentica, non aveva accertato il comportamento tenuto dalle parti collettive prima e dopo la redazione del verbale medesimo, nè aveva verificato l'esistenza e il contenuto di accordi locali).

Cass. civ. n. 3602/2011

Ai fini del ricorso immediato per cassazione ex art. 420 bis c.p.c. non basta che nel processo si ponga una questione di interpretazione di una clausola di un contratto collettivo nazionale, ma è necessario che si sia scelto di discutere e decidere tale questione in via pregiudiziale; pertanto, se la pronuncia sia intervenuta sul merito della controversia e il giudice abbia deciso con una sentenza di accertamento non della sola interpretazione del contratto collettivo, bensì della sussistenza del diritto dei ricorrenti e di condanna della convenuta, sebbene generica, la situazione processuale va oltre il limite segnato dall'art. 420 bis c.p.c. e la sentenza emessa deve essere impugnata in appello e non con il ricorso immediato per cassazione.

Cass. civ. n. 20238/2010

La sentenza emessa nel procedimento di accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti ed accordi collettivi nazionali ai sensi dell'art. 420 bis c.p.c. non é suscettibile a pena di inammissibilità, di ricorso per cassazione ove sia stato deciso anche il merito della domanda, atteso che detta norma, in quanto ha introdotto un'eccezione alla regola generale in ordine alle sentenze ricorribili al fine di assicurare un'interpretazione almeno tendenzialmente omogenea delle clausole dei contratti collettivi, non può tollerare di essere interpretata analogicamente o estensivamente.

Cass. civ. n. 20075/2010

Nel procedimento di accertamento pregiudiziale della validità, efficacia ed interpretazione dei contratti ed accordi collettivi nazionali di cui all'art. 420 bis c.p.c., la sentenza della Corte di cassazione resa all'esito del procedimento reca, per i giudici di merito diversi da quello che ha pronunciato la sentenza impugnata in cassazione, un vincolo procedurale, nel senso che questi, ove non intendano uniformarsi alla pronuncia della Corte, devono provvedere, ma con sentenza emessa ai sensi dell'art. 420 bis c.p.c., in modo da consentire alle parti il ricorso immediato in cassazione e la verifica, da parte del giudice di legittimità, della correttezza della diversa opzione interpretativa seguita.

Cass. civ. n. 15322/2009

Nel procedimento di accertamento pregiudiziale della validità, efficacia ed interpretazione dei contratti ed accordi collettivi nazionali di cui all'art. 420 bis c.p.c. non è applicabile il disposto di cui all'art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c. - che pone a carico del ricorrente l'onere del deposito dei contratti collettivi sui quali il ricorso si fonda, sanzionandone l'omissione con l'improcedibilità del ricorso stesso - ove le stesse parti abbiano concordemente indicato le clausole contrattuali costituenti il perimetro delle disposizioni rilevanti ai fini dell'esame e dell'interpretazione delle pattuizioni di cui si lamenta la violazione o la falsa applicazione, dovendosi ritenere che una diversa soluzione, oltre ad essere improntata ad un eccessivo formalismo, finirebbe per contraddire il perseguimento delle finalità di certezza e nomofilachia sottese alla speciale procedura.

Cass. civ. n. 18584/2008

Alla parte che invoca in giudizio l'applicazione di un contratto collettivo post-corporativo incombe l'onere di produrlo, con la conseguenza che, in caso di mancata produzione di esso e di contestazione della controparte in ordine all'esistenza e al contenuto dell'invocato contratto, il giudice deve rigettare la domanda nel merito, trovandosi nell'impossibilità di determinare l'"an" e il "quantum" della pretesa fatta valere; soltanto nell'ipotesi in cui la controparte non abbia contestato l'esistenza e il contenuto del contratto invocato ma si sia limitata a contestarne l'applicabilità, sussiste, per il giudice, il potere-dovere, ai sensi dell'art. 421 cod. proc. civ., di acquisire d'ufficio, attraverso consulenza tecnica, il contratto collettivo di cui l'attore, pur eventualmente non indicando gli estremi, abbia tuttavia fornito idonei elementi di identificazione.

Cass. civ. n. 5050/2008

Nel procedimento di accertamento pregiudiziale della validità, efficacia ed interpretazione dei contratti ed accordi collettivi nazionali di cui all'art. 420 bis c.p.c., la parte ha l'onere di depositare, a pena di improcedibilità del ricorso ex art. 369, comma secondo, n. 4, c.p.c., il testo integrale del contratto collettivo al quale la domanda si riferisce, non essendo sufficiente il deposito di un estratto del contratto contenente alcuni articoli (nemmeno se siano i soli sui quali si sia svolto il contraddittorio o che vengano invocati nel ricorso per cassazione), in quanto l'indicato adempimento ha carattere strumentale rispetto al pieno esercizio della funzione nomofilattica da parte della Corte di Cassazione.

Cass. civ. n. 3098/2008

La lettura del disposto dell'art. 420 bis c.p.c., operata alla luce della ratio ad esso sottesa, mostra che il presupposto per l'operatività dell'iter procedurale regolato dalla suddetta norma del codice di rito – e per la consequenziale pronunzia di un dictum giurisprudenziale di forza vincolante superiore a quella delle altre pronunzie emesse in materia giuslavoristica dalla Corte di Cassazione – è la decisione di una singola controversia, caratterizzatesi per la sua tipicità anticipatoria di un contenzioso spesso imponente, sicché l'accertamento pregiudiziale sulla efficacia, validità ed interpretazione del contratto collettivo deve in ogni caso porsi come antecedente logico – giuridico della sentenza del giudice di merito e, poi, della decisione conclusiva dell'intero processo. Ne consegue che, dovendo nel rito del lavoro ogni domanda contenere, ai sensi dell'art. 414 nn. 3 e 4 c.p.c., la determinazione dell'oggetto della domanda stessa e l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui essa si fonda, l'accertamento pregiudiziale ex art. 420 bis c.p.c., in quanto destinato ad incidere con rilevanza decisoria sull'esito della intrapresa controversia, non può che riguardare le clausole contrattuali sulle quali poggiano la causa petendi ed il petitum della domanda attrice, non potendo invece investire in via prioritaria ed esclusiva, e senza alcun riferimento alle suddette clausole, disposizioni contrattuali richiamate dal convenuto per eccepire l'infondatezza o la non azionabilità del diritto di controparte. (Nella specie la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza del giudice di merito che, in sede interpretativa, aveva ritenuto applicabile l'art. 24 del C.C.N.L. per i dirigenti di aziende commerciali del 27 maggio 2004 al caso delle dimissioni del dirigente motivate con l'allegazione di un demansionamento disposto in relazione all'art. 2103 c.c.).

Cass. civ. n. 2796/2008

Nella procedura ai sensi dell'art. 420 bis c.p.c. la Corte di cassazione può liberamente ricercare, all'interno del contratto collettivo, qualunque clausola ritenuta utile all'interpretazione, ma non può assumere nuove iniziative istruttorie – attività riservata al giudice del merito —, dovendo decidere sulla base del materiale probatorio ritualmente acquisito in primo grado. Ne consegue che i contratti collettivi successivi a quello da interpretare ex art. 420 bis c.p.c. non sono utilizzabili per la determinazione della comune volontà delle parti del precedente contratto ove: a) tale verifica presupponga indagini su circostanze di fatto; b) gli stessi, oltre ad essere estranei anche ratione temporis al thema decidedum, non siano stati oggetto di esame da parte del giudice del merito; c) l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sulla portata del più recente contratto non costituisca, nell'ambito del giudizio in corso, un punto decisivo della controversia ex art. 360 n. 5 c.p.c.

Cass. civ. n. 1578/2008

Lo speciale procedimento ex art. 420 bis c.p.c., di accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti ed accordi collettivi, è finalizzato ad assicurare l'uniforme applicazione delle relative clausole e presuppone perciò un'idonea istruttoria al fine della soluzione della questione pregiudiziale con portata generale ed esaustiva, capace cioè di definire in termini chiari ed univoci ogni possibile questione in materia. Ove la necessaria istruttoria da parte del giudice di merito sia mancata, non essendo tale lacuna rimediabile in sede di legittimità, ne deriva l'accoglimento del ricorso per cassazione proposto ai sensi del comma terzo della norma, con cassazione dell'impugnata sentenza e rimessione degli atti al giudice di merito. (Fattispecie in tema di disciplina delle sostituzioni per assenza nel periodo feriale contenuta nel C.C.N.L. del personale dipendente di società concessionarie di autostrade e trafori).

Cass. civ. n. 5230/2007

Il canone costituzionale della ragionevole durata del processo, coniugato a quello dell'immediatezza della tutela giurisdizionale, orienta l'interpretazione dell'art. 420 bis c.p.c. nel senso che tale disposizione trova applicazione solo nel giudizio di primo grado e non anche in quello d'appello, in sintonia con le scelte del legislatore delegato (D.L.vo n. 40 del 2006), che, più in generale, ha limitato la possibilità di ricorso immediato per cassazione avverso sentenze non definitive rese in grado d'appello, lasciando invece inalterata la disciplina dell'impugnazione immediata delle sentenze non definitive rese in primo grado. Conseguentemente, la sentenza resa, come nella specie, in grado di appello, e non riconducibile nel paradigma dell'art. 420 bis c.p.c., non è inficiata da nullità venendo in rilievo l'inapplicabilità del particolare regime dell'impugnazione della sentenza mediante ricorso immediato per cassazione quale canone speciale rispetto alle regole generali che presiedono alla disciplina del ricorso per cassazione e, trattandosi di sentenza che non definisce, neppure parzialmente, il giudizio, il ricorso deve dichiararsi inammissibile, ex artt. 360, terzo comma, e 361, primo comma, c.p.c. Né appare frustrato l'affidamento che le parti possono aver riposto nella decisione della Corte territoriale emessa nel contesto processuale dell'art. 420 bis c.p.c., atteso che l'interesse ad un giudizio di impugnazione sulla sentenza resa dal giudice di appello è salvaguardato dall'applicabilità del secondo periodo del terzo comma dell'art. 360 c.p.c., come novellato dall'art. 2 del D.L.vo n. 40 del 2006 che prevede che avverso le sentenze che non definiscono il giudizio e non sono impugnabili con ricorso immediato per cassazione, può essere successivamente proposto il ricorso per cassazione, senza necessità di riserva, allorché sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio.

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