(massima n. 1)
Nella procedura ai sensi dell'art. 420 bis c.p.c. la Corte di cassazione può liberamente ricercare, all'interno del contratto collettivo, qualunque clausola ritenuta utile all'interpretazione, ma non può assumere nuove iniziative istruttorie – attività riservata al giudice del merito —, dovendo decidere sulla base del materiale probatorio ritualmente acquisito in primo grado. Ne consegue che i contratti collettivi successivi a quello da interpretare ex art. 420 bis c.p.c. non sono utilizzabili per la determinazione della comune volontà delle parti del precedente contratto ove: a) tale verifica presupponga indagini su circostanze di fatto; b) gli stessi, oltre ad essere estranei anche ratione temporis al thema decidedum, non siano stati oggetto di esame da parte del giudice del merito; c) l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sulla portata del più recente contratto non costituisca, nell'ambito del giudizio in corso, un punto decisivo della controversia ex art. 360 n. 5 c.p.c.