Cass. civ. n. 20840/2017
Nel procedimento davanti al giudice di pace non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, per cui deve ritenersi che le parti, all'udienza di cui all'art. 320 c.p.c., possano ancora allegare fatti nuovi e proporre nuove domande od eccezioni, in considerazione del fatto che esse sono ammesse a costituirsi fino a detta udienza. Il rito è, tuttavia, caratterizzato dal regime di preclusioni che assiste il procedimento dinanzi al tribunale, le cui disposizioni sono applicabili in mancanza di diversa disciplina, con la conseguenza che, dopo la prima udienza, in cui il giudice invita le parti a "precisare definitivamente i fatti", non è più possibile proporre nuove domande o eccezioni ed allegare a fondamento di esse nuovi fatti costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi, né tale preclusione è disponibile dal giudice di pace mediante un rinvio della prima udienza, per consentire tali attività oramai precluse, né, parimenti, l'omissione, da parte del medesimo giudice, del formale invito impedisce la verificazione della preclusione.
Cass. civ. n. 8108/2016
Nei procedimenti dinanzi al giudice di pace deve essere concesso un rinvio all'attore, ove lo richieda, per poter replicare alla domanda riconvenzionale del convenuto.
Cass. civ. n. 2962/2016
Nel giudizio di opposizione avverso ordinanza-ingiunzione di pagamento di somma di denaro, quale sanzione amministrativa per l'esercizio di attività in assenza delle previste autorizzazioni, laddove il ricorso si fondi sulla sussistenza delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività, l'introduzione da parte del ricorrente, con memoria ex art. 320 c.p.c., della diversa circostanza dell'assenza di un regime autorizzatorio costituisce motivo nuovo di impugnazione, non mera "emendatio libelli", come tale non conoscibile dal giudice neanche "ex officio".
Cass. civ. n. 27925/2011
A norma dell'art. 320 c.p.c., nel procedimento davanti al giudice di pace non è configurabile una distinzione tra prima udienza di comparizione e prima udienza di trattazione, pur essendo il rito caratterizzato dal regime di preclusioni tipico del procedimento davanti al tribunale; ne consegue che la produzione documentale, laddove non sia avvenuta nella prima udienza, rimane definitivamente preclusa, né il giudice di pace può restringere l'operatività di tale preclusione rinviando ad un'udienza successiva alla prima al fine di consentire la produzione non avvenuta tempestivamente.
Cass. civ. n. 17437/2011
In tema di procedimento dinanzi al giudice di pace, non sussiste violazione dall'art. 320 c.p.c. ove il tentativo di conciliazione, contemplato da tale norma, sia stato precluso dalla ingiustificata assenza di una di una parte all'udienza di comparizione, né è ipotizzabile alcuna lesione del diritto di difesa, ove la parte assente sia stata posta in condizione di presenziare all'udienza, mediante la comunicazione di apposita ordinanza riservata.
Cass. civ. n. 9754/2010
Nel procedimento dinanzi al giudice di pace - ove non è configurabile una distinzione tra prima udienza di comparizione ed udienza di trattazione - il regime di preclusioni dettato dall'art. 38 c.p.c., in tema di rilievo d'ufficio o di eccezione dell'incompetenza, è collegato all'effettiva trattazione della causa ed al mancato esercizio da parte del giudice della facoltà, prevista dall'art. 320, quarto comma, c.p.c., di fissare una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova. Tuttavia, nel caso in cui nella prima udienza venga dichiarata la contumacia del convenuto ed ammessa la prova richiesta dall'attore, con rinvio della causa ad altra udienza per la sua assunzione, deve reputarsi che la fase di trattazione sia ormai esaurita, con la conseguenza che, tanto al giudice, che al convenuto tardivamente costituitosi, il quale, contestualmente alla revoca della declaratoria di contumacia, non ottenga anche la rimessione in termini, è precluso di rilevare od eccepire successivamente l'incompetenza, sia per materia, che per valore, del giudice adito.
Cass. civ. n. 18/2010
Nel procedimento davanti al giudice di pace non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, cosicché, dopo la prima udienza, non essendo più possibile proporre nuove domande o eccezioni o allegare a fondamento di esse nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, è preclusa alla parte la facoltà di proporre, per la prima volta, l'eccezione di prescrizione presuntiva.
Cass. civ. n. 25825/2009
La disciplina di cui all'art. 320 c.p.c. non comporta alcuna deroga al principio della revocabilità di tutte le ordinanze - salvo quelle espressamente dichiarate non revocabili - da parte del giudice che le ha emesse; ne consegue che l'ordinanza istruttoria relativa all'ammissione delle prove non rientra tra le ordinanze non revocabili ai sensi del terzo comma dell'art. 177 c.p.c., anche qualora sia emessa nel corso di un procedimento davanti al giudice di pace, posto che nessuna delle norme che disciplinano tale procedimento é in contrasto con il predetto principio né quest'ultimo é logicamente o giuridicamente incompatibile con il giudizio che si svolge dinanzi al predetto giudice. (Nella specie la S.C., rigettando il ricorso, ha ritenuto che legittimamente il giudice di pace aveva revocato, in primo grado, la propria precedente ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale del convenuto contumace e che correttamente poi il giudice del gravame di merito non si era avvalso della facoltà di cui all'art. 232, primo comma, c.p.c., potendo, in generale, il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio se la parte non risponde o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo solo in presenza di un provvedimento con cui sia stato deferito l'interrogatorio alla parte non comparsa).
Cass. civ. n. 10331/2008
In tema di procedimento davanti al giudice di pace, la maggiore snellezza del rito da osservare non comporta deroghe al sistema delle preclusioni delineato dalla disciplina del giudizio davanti al tribunale in composizione monocratica cui l'art. 311 c.p.c. rinvia né in particolare al divieto di proporre domande nuove, né la natura eventualmente equitativa della decisione, ai sensi dell'art. 113, secondo comma, c.p.c., esime il giudice dal rispetto delle norme di carattere processuale, concernendo esclusivamente il diritto sostanziale.
Cass. civ. n. 23574/2007
Poiché il procedimento davanti al giudice di pace è regolato, ai sensi dell'art. 311 c.p.c., dalle norme relative a quello davanti al Tribunale, al medesimo è applicabile anche l'art. 178 c.p.c. così come modificato dalla legge n. 353 del 1990. Ne deriva che, avverso le ordinanze emesse dal giudice di pace di ammissione o di rigetto delle prove testimoniali, non è più ammesso reclamo ma le richieste di modifica o di revoca devono essere reiterate in sede di precisazione delle conclusioni definitive al momento della rimessione in decisione ed, in mancanza, le stesse non possono essere riproposte in sede di impugnazione.
Cass. civ. n. 10032/2007
Nel procedimento davanti al giudice di pace — nel quale non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, ed il cui rito è tuttavia caratterizzato dal regime di preclusioni che assiste il procedimento dinanzi al tribunale — le preclusioni sono collegate allo svolgimento della prima udienza effettiva: ne consegue che se la prima udienza sia stata di mero rinvio, avendo il giudice soltanto rimesso alcuni procedimenti pendenti tra le stesse parti al coordinatore del suo ufficio per i provvedimenti del caso, l'incompetenza per materia, (nella specie, in favore del giudice del lavoro) può essere rilevata, dalla parte che ne ha interesse o anche d'ufficio, anche alla udienza immediatamente successiva, in cui la causa ha avuto effettiva trattazione.
Cass. civ. n. 11973/2006
Nel procedimento dinanzi al giudice di pace, l'art. 320 terzo comma c.p.c., stabilendo la possibilità di fissare un'udienza successiva per ulteriori produzioni e mezzi di prova quando ciò sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza, consente al giudice di assumere le prove senza fissazione di una udienza successiva alla prima e di invitare anche le parti all'immediata precisazione delle conclusioni e discussione della causa. Da ciò consegue che, in ragione del regime delle preclusioni (comune a quello del procedimento avanti al tribunale) e in particolare del disposto dell'art. 208 c.p.c., che assoggetta l'assunzione della prova all'impulso della parte, richiedendo l'istanza di almeno una di esse, l'assenza della parte interessata alla prima udienza di trattazione si risolve nella decadenza dalla prova medesima.
Cass. civ. n. 17992/2004
Il rito davanti al giudice di pace è caratterizzato dallo stesso regime di preclusioni che assiste il procedimento davanti al tribunale, le cui disposizioni sono pur sempre applicabili in mancanza di diversa disciplina, con la conseguenza che dopo la prima udienza, in cui il giudice invita le parti a precisare i fatti ed a richiedere i mezzi di prova, non è più possibile proporre nuove domande o richiedere l'ammissione di nuove prove.
Cass. civ. n. 707/2004
In materia di procedimento civile avanti al giudice di pace (in forza dell'art. 311 c.p.c. disciplinato, per quanto non espressamente previsto, dalle norme relative al procedimento avanti al Tribunale, in quanto applicabili), ben può tale giudice, ai sensi del combinato disposto degli artt. 311, 281 bis, 270 e 107 c.p.c., ordinare la chiamata in causa del terzo ex art. 107 c.p.c. «in ogni momento» del giudizio di primo grado, senza limiti di tempo, e quindi anche dopo l'esaurimento dell'istruttoria orale, non essendo al riguardo vincolato dalle preclusioni in cui siano eventualmente incorse le parti originarie per effetto dell'art. 320 c.p.c., giacchè, attese le finalità pubblicistiche che presiedono alla chiamata del terzo iussu iudicis la deroga al regime delle ordinarie preclusioni nascente dal combinato disposto di cui agli artt. 270 e 184 bis c.p.c. non può non trovare applicazione anche nel procedimento in questione, atteso che l'economia dei giudizi e l'uniformità dei giudicati sono valori che devono prevalere sulle pure apprezzabili esigenze di snellezza e celerità a tale procedimento impresse dalla riforma del 1990, come si desume dalla circostanza che proprio con il mantenere in tale occasione immutata la disciplina dell'istituto in questione il legislatore ha dimostrato di considerare le suindicate finalità pubblicistiche come meritevoli di maggiore tutela.
Cass. civ. n. 7291/2003
Nell'ambito del procedimento davanti al giudice di pace, a norma dell'art. 320 c.p.c., è preclusa alle parti la possibilità di produrre documenti in udienza successiva alla prima, che non sia stata fissata a norma del quarto comma dello stesso articolo. Poiché tale preclusione concerne la facoltà di prova delle parti, e non si estende ai poteri istruttori che il giudice può esercitare d'ufficio, è liberamente utilizzabile dal giudice di pace il verbale redatto dalle autorità di polizia in occasione di un incidente stradale, richiesto ex art. 213 c.p.c. dal giudice stesso, anche se depositato soltanto nell'ultima udienza.
Cass. civ. n. 4376/2000
Nel procedimento davanti al giudice di pace non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, onde deve ritenersi che le parti all'udienza di cui all'art. 320 c.p.c. possano ancora allegare fatti nuovi e proporre nuove domande od eccezioni, in considerazione del fatto che esse sono ammesse a costituirsi fino a detta udienza; il rito è tuttavia caratterizzato dal regime di preclusioni che assiste il procedimento dinanzi al tribunale, le cui disposizioni sono pur sempre applicabili in mancanza di diversa disciplina, con la conseguenza che, dopo la prima udienza, in cui il giudice invita le parti a «precisare definitivamente i fatti», non è più possibile proporre nuove domande o eccezioni e allegare a fondamento di esse nuovi fatti costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi. (Fattispecie relativa all'eccezione di decadenza dalla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera di cui all'art. 2226 c.c. sollevata per la prima volta dinanzi al giudice di pace in udienza fissata per «la precisazione delle conclusioni»).
Cass. civ. n. 4695/1999
Nel procedimento davanti al giudice di pace, disciplinato dalle disposizioni relative al procedimento davanti al tribunale, in quanto applicabili, solo in mancanza di disposizioni specifiche (art. 311 c.p.c.), il rinvio della causa ad udienza successiva alla prima è previsto solo come eventuale (art. 320) e il giudice ben può invitare le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa nella stessa prima udienza, se ritiene la causa matura per la decisione (art. 321).
Cass. civ. n. 2882/1999
In tema di procedimento dinanzi al giudice di pace, l'art. 320 c.p.c. non sanziona con la nullità dello stesso, e della pronunzia che lo conclude, la pretermissione dell'interrogatorio libero delle parti. Ne consegue che il giudice che proceda a detto interrogatorio nei riguardi di una sola delle parti, evidentemente ritenendo inutile il confronto di esse, si avvale di un potere discrezionale, il cui esercizio non è censurabile in sede di legittimità.
Cass. civ. n. 2064/1999
In tema di procedimenti innanzi al giudice di pace, l'omissione dell'obbligatorio tentativo di conciliazione all'udienza di comparizione non è espressamente sanzionata con previsione di nullità, e quindi potrebbe produrre tale effetto solo se avesse comportato in concreto pregiudizio del diritto di difesa.