(massima n. 1)
In tema di procedimento dinanzi al giudice di pace, non sussiste violazione dall'art. 320 c.p.c. ove il tentativo di conciliazione, contemplato da tale norma, sia stato precluso dalla ingiustificata assenza di una di una parte all'udienza di comparizione, né č ipotizzabile alcuna lesione del diritto di difesa, ove la parte assente sia stata posta in condizione di presenziare all'udienza, mediante la comunicazione di apposita ordinanza riservata.