(massima n. 1)
Poiché il procedimento davanti al giudice di pace è regolato, ai sensi dell'art. 311 c.p.c., dalle norme relative a quello davanti al Tribunale, al medesimo è applicabile anche l'art. 178 c.p.c. così come modificato dalla legge n. 353 del 1990. Ne deriva che, avverso le ordinanze emesse dal giudice di pace di ammissione o di rigetto delle prove testimoniali, non è più ammesso reclamo ma le richieste di modifica o di revoca devono essere reiterate in sede di precisazione delle conclusioni definitive al momento della rimessione in decisione ed, in mancanza, le stesse non possono essere riproposte in sede di impugnazione.