(massima n. 1)
Nell'ambito del procedimento davanti al giudice di pace, a norma dell'art. 320 c.p.c., è preclusa alle parti la possibilità di produrre documenti in udienza successiva alla prima, che non sia stata fissata a norma del quarto comma dello stesso articolo. Poiché tale preclusione concerne la facoltà di prova delle parti, e non si estende ai poteri istruttori che il giudice può esercitare d'ufficio, è liberamente utilizzabile dal giudice di pace il verbale redatto dalle autorità di polizia in occasione di un incidente stradale, richiesto ex art. 213 c.p.c. dal giudice stesso, anche se depositato soltanto nell'ultima udienza.