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Articolo 275 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Decisione del collegio

Dispositivo dell'art. 275 Codice di procedura civile

Rimessa la causa al collegio(1), la sentenza è depositata entro sessanta giorni dall'udienza di cui all'articolo 189(2).

Ciascuna delle parti, con la nota di precisazione delle conclusioni, può chiedere al presidente del tribunale che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio. In tal caso, resta fermo il rispetto dei termini indicati nell'articolo 189 per il deposito delle sole comparse conclusionali.

Il presidente provvede sulla richiesta revocando l'udienza di cui all'articolo 189 e fissando con decreto la data dell'udienza di discussione davanti al collegio, da tenersi entro sessanta giorni.

Nell'udienza il giudice istruttore fa la relazione orale della causa. Dopo la relazione, il presidente ammette le parti alla discussione e la sentenza è depositata entro i sessanta giorni successivi(4)(5)(6).

Note

(1) L'articolo in commento trova applicazione nella fase decisoria dei processi affidati al tribunale in composizione collegiale; se il processo pende davanti al tribunale in composizione monocratica, la disciplina è quella dettata dagli artt. 281 quater c.p.c. ss.; davanti al giudice di pace, trova applicazione l'art. 321 del c.p.c..
(2) Di regola, la fase decisoria non prevede una udienza di discussione davanti al collegio, che deve decidere entro sessanta giorni dal deposito delle memorie conclusionali di replica. Il termine indicato è solo ordinatorio e nella prassi non viene sempre rispettato.
(3) Le parti che intendano discutere la causa oralmente devono farne richiesta al momento della precisazione delle conclusioni, ma anche riproporre l'istanza (entro il termine per le memorie di replica ex art. 190 del c.p.c.) con ricorso al presidente del tribunale. Questi fissa con decreto, da comunicarsi alle parti a cura della cancelleria, l'udienza per la discussione.
(4) L'udienza di discussione è pubblica (a pena di nullità ex art. 128 del c.p.c.).
L'art. 116 delle disp. att. c.p.c. stabilisce che l'ordine di discussione sia fissato dal presidente e che venga affisso il giorno precedente l'udienza alla porta della sala a questa destinata. Le cause sono chiamate secondo l'ordine stabilito, salvo che il presidente disponga altrimenti per ragioni di opportunità.
Nell'udienza, è il giudice istruttore, che già conosce la causa, a farne relazione al collegio, esponendo i fatti e le questioni rilevanti. Dopo la relazione, le parti possono discutere, ossia leggere al collegio le proprie conclusioni, motivandole sinteticamente. Il pubblico ministero ha la parola per ultimo. Il presidente del collegio può ammettere una sola replica anche consentire invitare il consulente tecnico ad assistere all'udienza e ad esprimere il suo parere.
Se una parte costituita non compare all'udienza, il giudice non potrà comunque ignorare le conclusioni da essa già presentate. Se, invece, nessuna delle parti compare, fissa una udienza successiva: se ancora nessuna parte compare, procede alla cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell'art. 309 del c.p.c..
(5) Disposizione completamente riformulata dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").
Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
(6) Le parole "in cancelleria" al comma 4 sono state soppresse dall'art. 3, comma 2, lettera bb) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Spiegazione dell'art. 275 Codice di procedura civile

La presente norma disciplina la fase decisoria della controversia per il caso in cui la stessa sia riservata alla decisione del collegio ex art. 50 bis del c.p.c. e trova applicazione soltanto qualora una delle parti abbia avanzato richiesta di discussione.
Nelle cause riservate alla decisione del giudice unico la fase decisoria è disciplinata dall’art. 281 quinquies del c.p.c. e art. 281 sexies del c.p.c..

L'udienza pubblica di discussione costituisce solo un'eventualità, affidata alla libera iniziativa delle parti; sono queste che hanno il potere di chiedere, nel precisare le conclusioni, che la causa sia discussa oralmente (tale richiesta potrebbe essere reiterata al presidente del tribunale alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica).
Scopo della doppia richiesta è quello di assicurare la serietà della istanza, sebbene secondo la maggior parte della dottrina il legislatore ha, piuttosto, voluto disincentivare la discussione della causa.

Sono stati sollevati dei dubbi in ordine alla determinazione del dies ad quem per proporre la seconda richiesta al presidente del tribunale, in quanto mentre secondo alcuni la seconda istanza dovrebbe essere contestuale alla memoria di replica, secondo altra tesi, invece, la norma non fisserebbe il dies ad quem, ma solo il dies a quo, da individuarsi proprio nel termine per depositare la memoria di replica.
La richiesta di fissazione dell'udienza potrà essere anche fatta oralmente ai sensi del primo comma dell'135cpc; successivamente, il presidente dovrà solo verificare che la discussione sia già stata chiesta all'udienza di precisazione delle conclusioni.

Qualora nessuna richiesta sia stata fatta in sede di precisazione delle conclusioni, ma vi sia un’istanza congiunta delle parti alla scadenza del termine per il deposito della memoria di replica, il presidente sarà in ogni caso tenuto a fissare la discussione.
Se poi, malgrado la formulazione della richiesta secondo le modalità indicate, la discussione della causa non dovesse tenersi, si verrebbe ad integrare un'ipotesi di nullità della sentenza.

La reiterazione dell'istanza in sede di replica può validamente provenire da una parte diversa da quella che vi aveva provveduto all'atto di precisazione delle conclusioni.

Con la chiusura della discussione orale della causa e la conseguente spedizione della stessa a sentenza, è preclusa alle parti ogni attività processuale, compresa anche la semplice sollecitazione di poteri di ufficio del giudice.

Il quarto comma di questa norma prevede che la discussione orale della causa sia preceduta dalla relazione del giudice; trattasi di disposizione prevista anche nel rito del lavoro ex art. 437 del c.p.c..
Tuttavia, sia nel rito ordinario che in quello del lavoro, la mancanza della relazione, in assenza di una specifica sanzione in tal senso, non determina nullità della emanata sentenza, trattandosi di una mera irregolarità.

Il termine per il deposito della sentenza è fissato in sessanta giorni dalla chiusura della discussione (si è così ritenuto tacitamente abrogato l'art. 120 delle disp. att. c.p.c., che indicava in trenta giorni il termine di deposito).
In ogni caso, entrambi i termini sono da ritenersi ordinatori, con la conseguenza che il deposito della sentenza in un momento successivo a quello previsto dalla legge non determina nullità della sentenza, ma semplice irregolarità.

Volendo, a questo punto, evidenziare gli aspetti di maggiore interesse di questa norma, può dirsi che:
a) la discussione orale, nell'ambito della fase decisionale, deve essere ripetuta (richiesta) dalla parte al presidente del tribunale, nel termine perentorio per il deposito delle memorie di replica. Il presidente fissa con decreto la data dell'udienza entro i sessanta giorni successivi.
b) non è previsto alcun previo accordo (espresso o tacito) tra gli interessati. Pertanto, a fronte della richiesta, la controparte non ha alcun potere di opposizione, né il giudice può declinare l'istanza.

La Riforma Cartabia ha modificato questa norma prevedendo al comma 1 che, nei casi in cui non si ricorra a modelli misti o semplificati, dopo gli scritti difensivi finali, la causa sia trattenuta in decisione e il collegio sia tenuto a depositare la sentenza nei sessanta giorni successivi all’udienza di cui all’articolo 189.
I commi secondo e terzo sono stati modificati onde disciplinare la fase decisoria con trattazione mista davanti al collegio.
Più precisamente, il secondo comma prevede che le parti al Presidente del Tribunale, in sede di precisazione delle conclusioni, che la causa sia discussa oralmente davanti al collegio.
In questo caso il Presidente revoca l’udienza fissata dal giudice istruttore per la rimessione della causa in decisione e fissa un’udienza davanti al collegio nella quale le parti discutono oralmente, senza deposito delle note di replica (la sentenza dovrà essere depositata nei successivi sessanta giorni).

Massime relative all'art. 275 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 36596/2021

La parte che proponga l'impugnazione della sentenza d'appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia; invero, la violazione determinata dall'avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/02/2016)..

Cass. civ. n. 23495/2010

La relazione della causa che, nei giudizi innanzi ad organi collegiali, deve precedere la discussione delle parti sia nel rito ordinario (art. 275 cod. proc. civ.) che in quello del lavoro (art. 437 cod. proc. civ.) non è prescritta a pena di nullità e la sua omissione non inficia, quindi, la validità della successiva sentenza, non essendo tale sanzione contemplata da alcuna specifica norma nè derivando la stessa dai principi fondamentali che regolano il processo civile. (Rigetta, App. Roma, 02/11/2006).

Cass. civ. n. 2009/1994

Il successivo accertamento, con la sentenza, della invalidità della costituzione in giudizio di una delle parti, che ne comporta la dichiarazione di contumacia, non incide sulla validità dell'udienza di discussione ancorché svoltasi con la sola presenza della detta parte, perché l'esigenza della presenza di almeno una delle parti nella udienza di discussione, desumibile dal combinato disposto degli artt. 275 e 309 c.p.c., deve ritenersi soddisfatta quando tale condizione risulti formalmente accertata dal giudice allo stato degli atti.

Cass. civ. n. 8226/1990

L'avvocato, ancorché sia iscritto nell'albo dei procuratori del tribunale di un distretto giudiziario diverso da quello del giudice adito, tuttavia può validamente partecipare all'udienza dinnanzi al collegio e chiedere la spedizione della causa a sentenza, trattandosi di svolgimento soltanto di attività difensiva in funzione della decisione, che non incontra il limite territoriale che l'art. 5 della legge professionale pone all'esercizio del ministero di procuratore.

Cass. civ. n. 1439/1990

Dopo l'udienza di discussione della causa, l'ordinamento processuale non autorizza alcuna attività processuale, sia di richieste istruttorie che difensionali, delle parti, nemmeno sotto il profilo della sollecitazione all'esercizio di poteri di ufficio del giudicante (nella specie, rimessione del procedimento in fase istruttoria, in relazione alla sopravvenienza di pronuncia del giudice penale assertivamente influente sulla decisione). Ne consegue l'improponibilità delle istanze avanzate posteriormente alla chiusura di detta udienza e l'irrilevanza, in sede l'impugnazione della sentenza, di ogni questione circa i provvedimenti su di esse adottati dal collegio giudicante o dal suo presidente.

Cass. civ. n. 791/1987

Nel vigente ordinamento processuale non è consentito al giudice in sede di discussione della causa autorizzare il successivo deposito degli atti e fascicoli di parte, compresa la comparsa conclusionale, in un termine all'uopo fissato.

Cass. civ. n. 6623/1983

Una volta fissata l'udienza collegiale di discussione in un giorno riservato, secondo il calendario giudiziario, alla discussione medesima, la circostanza che in detta udienza il collegio sieda senza la partecipazione del giudice istruttore, ma in diversa composizione, non determina lo scorrimento automatico o d'ufficio della causa alla prima udienza successiva in cui del collegio faccia parte l'istruttore, ma può soltanto giustificare un formale provvedimento di rinvio ad hoc, disposto anche fuori dell'udienza già fissata, purché, in tal caso, ne sia data regolare comunicazione alle parti.

Cass. civ. n. 4039/1983

Sia nel rito ordinario che nel nuovo rito del lavoro, nel caso in cui il giudice, cui spetta la direzione del dibattimento, non abbia espressamente limitato la discussione alla trattazione di istanze preliminari, la parte ammessa alla discussione orale ha facoltà di discutere, secondo il suo interesse, l'intero tema della controversia e, ove ciò non abbia fatto, non può eccepire la nullità del procedimento e della sentenza che abbia deciso l'intera causa.

Cass. civ. n. 6007/1982

La relazione della causa in pubblica udienza ex art. 275 c.p.c. non è prescritta a pena di nullità, mentre la discussione orale, di cui alla citata norma, ha carattere facoltativo.

Cass. civ. n. 3237/1981

La relazione orale del giudice, che, nei giudizi davanti agli organi collegiali deve precedere, tanto per il rito ordinario (art. 275 c.p.c.) quanto per quello del lavoro (art. 437 c.p.c.), la discussione delle parti, non è prescritta a pena di nullità, e non inficia, quindi la validità della successiva decisione, non essendo tale sanzione prevista da alcuna norma specifica, né postulata da principi fondamentali che regolano lo svolgimento del processo civile.

Cass. civ. n. 897/1981

La valutazione dell'opportunità di rinviare l'udienza di discussione, sia pure per dar modo alla parte di deferire il giuramento decisorio, è affidata al prudente apprezzamento del giudice del merito ed è perciò incensurabile in sede di legittimità.

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