La presente norma disciplina la
fase decisoria della
controversia per il caso in cui la stessa sia riservata alla decisione del
collegio ex
art. 50 bis del c.p.c. e trova applicazione soltanto qualora una delle parti abbia avanzato richiesta di
discussione.
Nelle cause riservate alla decisione del giudice unico la fase decisoria è disciplinata dall’
art. 281 quinquies del c.p.c. e
art. 281 sexies del c.p.c..
L'
udienza pubblica di discussione costituisce solo un'eventualità, affidata alla libera iniziativa delle parti; sono queste che hanno il potere di chiedere, nel precisare le conclusioni, che la causa sia discussa oralmente (tale richiesta potrebbe essere reiterata al
presidente del tribunale alla
scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica).
Scopo della doppia richiesta è quello di assicurare la serietà della istanza, sebbene secondo la maggior parte della dottrina il legislatore ha, piuttosto, voluto disincentivare la discussione della causa.
Sono stati sollevati dei dubbi in ordine alla determinazione del
dies ad quem per proporre la seconda richiesta al presidente del tribunale, in quanto mentre secondo alcuni la seconda istanza dovrebbe essere contestuale alla
memoria di replica, secondo altra tesi, invece, la norma non fisserebbe il
dies ad quem, ma solo il
dies a quo, da individuarsi proprio nel termine per depositare la memoria di replica.
La richiesta di fissazione dell'udienza potrà essere anche fatta oralmente ai sensi del primo comma dell'135cpc; successivamente, il presidente dovrà solo verificare che la discussione sia già stata chiesta all'udienza di
precisazione delle conclusioni.
Qualora nessuna richiesta sia stata fatta in sede di precisazione delle conclusioni, ma vi sia un’istanza congiunta delle parti alla scadenza del termine per il deposito della memoria di replica, il presidente sarà in ogni caso tenuto a fissare la discussione.
Se poi, malgrado la formulazione della richiesta secondo le modalità indicate, la discussione della causa non dovesse tenersi, si verrebbe ad integrare un'ipotesi di nullità della sentenza.
La reiterazione dell'istanza in sede di replica può validamente provenire da una parte diversa da quella che vi aveva provveduto all'atto di precisazione delle conclusioni.
Con la chiusura della discussione orale della causa e la conseguente spedizione della stessa a sentenza, è preclusa alle parti ogni attività processuale, compresa anche la semplice sollecitazione di poteri di ufficio del giudice.
Il quarto comma di questa norma prevede che la discussione orale della causa sia preceduta dalla relazione del giudice; trattasi di disposizione prevista anche nel rito del lavoro ex
art. 437 del c.p.c..
Tuttavia, sia nel rito ordinario che in quello del lavoro, la mancanza della relazione, in assenza di una specifica sanzione in tal senso, non determina nullità della emanata sentenza, trattandosi di una mera irregolarità.
Il termine per il deposito della sentenza è fissato in sessanta giorni dalla chiusura della discussione (si è così ritenuto tacitamente abrogato l'
art. 120 delle disp. att. c.p.c., che indicava in trenta giorni il termine di deposito).
In ogni caso, entrambi i termini sono da ritenersi ordinatori, con la conseguenza che il deposito della sentenza in un momento successivo a quello previsto dalla legge non determina nullità della sentenza, ma semplice irregolarità.
Volendo, a questo punto, evidenziare gli aspetti di maggiore interesse di questa norma, può dirsi che:
a) la discussione orale, nell'ambito della fase decisionale, deve essere ripetuta (richiesta) dalla parte al presidente del tribunale, nel
termine perentorio per il deposito delle memorie di replica. Il presidente fissa con decreto la data dell'udienza entro i sessanta giorni successivi.
b) non è previsto alcun previo accordo (espresso o tacito) tra gli interessati. Pertanto, a fronte della richiesta, la controparte non ha alcun potere di opposizione, né il giudice può declinare l'istanza.
La Riforma Cartabia ha modificato questa norma prevedendo al comma 1 che, nei casi in cui non si ricorra a modelli misti o semplificati, dopo gli scritti difensivi finali, la causa sia trattenuta in decisione e il collegio sia tenuto a depositare la sentenza nei sessanta giorni successivi all’udienza di cui all’articolo 189.
I commi secondo e terzo sono stati modificati onde disciplinare la fase decisoria con trattazione mista davanti al collegio.
Più precisamente, il secondo comma prevede che le parti al Presidente del Tribunale, in sede di precisazione delle conclusioni, che la causa sia discussa oralmente davanti al collegio.
In questo caso il Presidente revoca l’udienza fissata dal giudice istruttore per la rimessione della causa in decisione e fissa un’udienza davanti al collegio nella quale le parti discutono oralmente, senza deposito delle note di replica (la sentenza dovrà essere depositata nei successivi sessanta giorni).