(massima n. 2)
Si ha riconoscimento del vizio redibitorio, agli effetti di cui all'art. 1495, comma secondo, c.c. quando il venditore riconosce che un certo fenomeno denunciatogli, e comunque contestato, costituisce difetto della cosa venduta, anche se non ne indichi la causa o la attribuisca a fatto diverso da quello poi individuato come determinante il difetto. Al contrario, non si ha riconoscimento del vizio della merce quando il fenomeno, cui l'acquirente attribuisce natura di vizio, venga sì riconosciuto dal venditore, ma venga da lui riferito non già ad intrinseco difetto della cosa venduta, bensì a difetto imputabile all'acquirente o a terzi che, per incuria od altro fatto, dopo la vendita o la consegna della merce, ha determinato il fenomeno stesso.