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Articolo 120 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368)

[Aggiornato al 01/05/2024]

Pubblicazione delle sentenze

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 120 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

Articolo abrogato dal D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

[Le sentenze debbono essere depositate, a norma dell'articolo 133 del codice, non oltre il trentesimo giorno da quello della discussione della causa.]

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